Sabato 15 NOVEMBRE 2025
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Restituzione buoni acquisto sottoscritti con firma elettronica e trasmessi digitalmente. Ulteriori chiarimenti operativi
La Federazione ha richiesto chiarimenti al Ministero della Salute sulla corretta gestione dei buoni acquisto per stupefacenti non evasi. Il Ministero ha confermato l’obbligo di annotazione sul registro entro 48 ore dalla dispensazione, includendo il numero del buono. Si invita alla diffusione della nota per uniformare l’applicazione sul territorio nazionale.
13 OTT - Si fa seguito alla circolare federale n. 15524 del 25 settembre 2025, relativa all’oggetto, per informare che questa Federazione ha inviato una richiesta di chiarimento (clicca qui) al Ministero della Salute, al fine di ottenere conferma sulla correttezza della procedura operativa seguita dalle farmacie, che consiste nell’annotare sul Registro entrata-uscita di cui all’art. 60 del D.P.R. 309/1990 esclusivamente l’ingresso effettivo di sostanze e di medicinali stupefacenti, con le relative movimentazioni.

In relazione alle situazioni particolari relative ai buoni acquisto (sia cartacei che digitali) emessi e non evasi (quali, ad esempio, mancata fornitura per indisponibilità della sostanza o del medicinale, ovvero furto o smarrimento), le farmacie sono solite custodire la documentazione giustificativa in un apposito archivio documentale, senza procedere ad alcuna annotazione nel predetto Registro.

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 92861 del 10 ottobre 2025 (clicca qui), ha precisato quanto segue:

“Si ha modo di chiarire l’obbligo di annotazione sul registro di cui all’art. 60 del D.P.R. 309/90 delle movimentazioni dei medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione, compreso il riferimento al numero di buono acquisto emesso. Il buono acquisto è numerato secondo una progressione numerica annuale, come disposto dal D.M. 18.12.2006, che il farmacista è tenuto a rispettare. Il farmacista, al fine di assicurare l’obbligo di corretta numerazione, può adottare opportuna procedura in tal senso, come la prassi presentata attraverso una modalità di archiviazione interna”.

Si chiede ai Presidenti di Ordine di dare massima diffusione del presente chiarimento tra gli iscritti, al fine di assicurare l’uniformità di applicazione della normativa sul territorio nazionale.
13 ottobre 2025
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