Tar Emilia Romagna su trasferimento in deroga alla distanza minima tra farmacie
Per il Tar Emilia Romagna il principio secondo cui la legittimità del trasferimento in deroga alla distanza minima tra farmacie (200 metri) va valutata a seconda che si tratti di farmacia di nuova istituzione o di farmacia già esistente da decenni.
06 MAR - Si informa che il Tar Emilia – Romagna Bologna, con la sentenza n. 785/2022 (
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Nello specifico, una società titolare di farmacia aveva proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento con il quale era stato autorizzato il trasferimento di una farmacia concorrente ad una distanza inferiore a 200 metri, non ricorrendone i presupposti, quali: a) impossibilità di continuare a svolgere l'attività nella sede in essere; b) impossibilità di trasferire la sede della farmacia nel rispetto della distanza minima di 200 metri.
Il Tar, accertata l’inidoneità dei locali della farmacia di cui era stato disposto il trasferimento, ha evidenziato che lo spostamento dell’esercizio potesse essere autorizzato in deroga alla distanza minima tra farmacie (200 metri) a fronte del fatto che, in precedenza, le due farmacie in questione erano già poste ad una distanza inferiore ai 200 metri (121 metri) e che lo spostamento nei nuovi locali l’avrebbe incrementata (149 metri).
Infine, in linea con la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, ha chiarito che "la deroga - per causa di forza maggiore - alla distanza minima degli esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione, nel qual caso i criteri di riferimento devono essere più restrittivi, ovvero di una farmacia esistente da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione che si è consolidata".