La legge polacca permette alle farmacie possono comunicare al pubblico solo le informazioni sulla loro ubicazione e gli orari di apertura. Ma la direttiva sul commercio elettronico, dice la Corte, consente a chiunque esercita una professione regolamentata di utilizzare comunicazioni commerciali online al fine di promuovere le proprie attività, s ebbene nel caso delle farmacie il contenuto e la forma debbano rispettare le regole professionali.
19 GIU - Il divieto di pubblicità delle farmacie in vigore in Polonia è contrario al diritto dell'Unione. Lo ha detto la Corte di Giustizia Europea accogliendo il ricorso (
la sentenza non è ancora stata pubblicata) della Commissione Ue contro una legge polacca entrata in vigore nel 2012 che vieta, a pena di un’ammenda, la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività. Secondo tale legge, le farmacie possono comunicare al pubblico solo limitate informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura.
La Corte, infatti, spiega in una nota di avere accolto interamente tale ricorso e constatato che la Polonia “è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione”. Infatti, “la direttiva sul commercio elettronico consente a chiunque esercita una professione regolamentata, come i farmacisti in Polonia, di utilizzare comunicazioni commerciali online al fine di promuovere le proprie attività. Sebbene il contenuto e la forma di tale tipo di comunicazioni debbano rispettare talune regole professionali, queste ultime non possono, tuttavia, condurre a un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità, come si verifica in Polonia. La circostanza che tale divieto si applichi solo ai farmacisti che lavorano in una farmacia (ossia più di due terzi dei farmacisti in Polonia) non cambia la situazione”.
La direttiva, spiega ancora la nota della Corte, “consente a tutti i farmacisti di fare la propria pubblicità. Di conseguenza, essa non può essere elusa da divieti che riguardano unicamente alcuni di loro o alcune delle attività che esercitano. Il divieto di cui trattasi pregiudica, altresì, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, relativamente alle forme di pubblicità non contemplate dalla direttiva. Infatti, tale divieto limita la possibilità per i farmacisti, in particolare quelli stabiliti in altri Stati membri, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrirle. Parimenti, esso rende l’accesso al mercato più difficile per le persone che intendono aprire una farmacia in Polonia, in particolare quando sono stabilite in altri Stati membri”.
La Polonia, conclude la nota della Corte, “non ha dimostrato che la restrizione di queste due libertà fondamentali potesse essere giustificata dalla tutela della salute pubblica, più precisamente dalla lotta contro il consumo eccessivo di medicinali e dalla salvaguardia dell’indipendenza professionale dei farmacisti”.