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Coronavirus. Le indicazioni per i farmacisti dall’Ordine di Milano, Lodi, Monza Brianza e Federfarma Lombardia
A seguito del focolaio epidemico in Lombardia, Ordine e sindacato dei titolari di farmacia hanno diramato specifiche indicazioni a partire dalle precauzioni da adottare fino a come comportarsi dinanzi a un caso sospetto. Ribadito che le farmacie resteranno aperte in qualità di esercizi di pubblica utiità ed essenziali.
22 FEB - Dopo l’emergenza del focolaio di nuovo Coronavirus in Lombardia con (dati delle ore 14.30 di oggi) 39 casi, di cui 35 a Codogno, 2 a Cremona e 2 a Pavia, l’Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza, insieme a Federfarma Lombardia hanno diramato una circolare che pubblichiamo intergralmente:
 
Le precauzioni per il farmacista
Per diminuire il rischio di contagio, secondo quanto comunicato da Ministero della Salute e ISS, è sufficiente applicare le misure normalmente adottate in caso di malattie respiratorie:
· lavarsi frequentemente le mani;
· porre attenzione all’igiene delle superfici;
· evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
· adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
 
Per la popolazione generale valgono le stesse indicazioni e precauzioni così come riassunte nell’opuscolo preparato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità che è scaricabile anche dal sito della Regione Lombardia.
 
Chi va considerato un caso sospetto
Il Ministero della salute nella sua circolare prevede due casi:
A. Una persona con infezione respiratoria acuta grave, senza un'altra eziologia che spieghi pienamente i sintomi e almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
 
oppure
• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
 
B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID19 nei 14 giorni
precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
 
oppure
• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei
14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della
sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;
 
Come comportarsi di fronte a un caso sospetto
Contattare i servizi sanitari utilizzando esclusivamente il numero unico delle emergenze 112.
Non recarsi direttamente al medico di medicina generale o al Pronto Soccorso
 
In attesa dell’arrivo del personale del 112:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
 
Che cosa ha disposto la Regione Lombardia per affrontare il focolaio epidemico
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato il 21 febbraio un’ordinanza con la quale si dispongono una serie di provvedimenti per 10 comuni: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
 
L’ordinanza rende obbligatorie:
1.Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
 
2. Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi; (le farmacie dunque restano aperte)
 
3. Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
 
4. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
 
5. Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
 
6. Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
 
7. Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
 
8. Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.
 
Infine, i lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavoro. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.
 
Per ulteriori informazioni si può ricorrere al numero nazionale 1500, consultare l’apposita sezione del sito del Ministero della Salutee quella del sito dell’Istituto Superiore di Sanitàche vengono costantemente aggiornate
22 febbraio 2020
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