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Carenza farmaci. Aifa alle aziende: “Vanno comunicate almeno 4 mesi prima. Obbligo fornire entro 48 ore prodotti non reperibili in regione”
L’Agenzia del farmaco in una nota informativa alle imprese ricorda le misure da mettere in atto in caso d’interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale. Sanzioni da 3 mila a 18 mila euro per chi sgarra. LA NOTA AIFA
15 OTT - “In caso d’interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC deve inviare ad AIFA non meno di quattro mesi prima della data indicata di interruzione della commercializzazione del prodotto – ovvero del prolungamento del periodo precedentemente comunicato di prevista interruzione della commercializzazione o del termine di prevista ripresa della commercializzazione – un’apposita comunicazione, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili che, in ogni caso, devono sempre essere tempestivamente comunicate fornendo le informazioni sotto specificate. L‘interruzione della commercializzazione, temporanea o definitiva, determina uno stato di carenza di un medicinale quando la disponibilità non soddisfa la domanda a livello nazionale”.
 
È quanto ricorda Aifa in una nota informativa inviata alle aziende ricordando loro le modifiche introdotte dal Decreto Calabria.
 
L’Agenzia precisa inoltre che “resta fermo l’obbligo del titolare dell’AIC, di cui all’articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 219/2006, di fornire entro le 48 ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, o dei punti vendita di medicinali previsti dall’art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale”
 
Per chi viola le disposizioni le sanzioni vanno dai 3 mila ai 18 mila euro.
15 ottobre 2019
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