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Biosimilari, tra libertà prescrittiva dei medici e contenimento della spesa. Quale equilibrio? Il nuovo report dell’Istituto Bruno Leoni
Spesso direttori generali e medici "possono trovarsi a dovere dirimere un vero e proprio conflitto (talora di interessi), tra il compito di garantire la salute a tutti e il dover usare criteri economici nell'allocazione delle risorse". Nel caso dei biosilari, la normativa fissa alcuni punti fermi: divieto di sostituibilità automatica con originator, riconoscimento della libertà prescrittiva dei medici e tutela della continuità terapeutica. Questo il tema affrontato dall'Istituto Bruno Leoni nel suo briefing paper.
15 SET - "I biosimilari costituiscono, per il Ssn, una notevole opportunità. Il loro utilizzo, infatti, consente di garantire l'accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano e riduce, allo stesso tempo, gli oneri finanziari a carico del sistema. La garanzia di universalità del diritto alla salute, nella sua concreta applicazione, deve necessariamente tenere in considerazione il costo che la collettività, beneficiaria di tale garanzia, è chiamata a sostenere". Questa la premessa da cui parte il nuovo bierfing paper dell'Istituto Bruno Leoni dal titolo "I biosimilari e il prezzo del diritto" che sarà presentato lunedì prossimo e che anticipiamo oggi.
 
Allo stesso tempo però si chiede: "Come può dichiararsi infatti realmente universalistico un sistema in cui la spesa farmaceutica deve essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e in cui al medico prescrittore è affidato il compito non solo di curare i pazienti, ma di contribuire a un utilizzo appropriato delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario?".
 
Spesso infatti, si spiega, direttori generali e medici "possono trovarsi a dovere dirimere un vero e proprio conflitto (talora di interessi), tra il compito di garantire la salute a tutti alimentando l’illusione che sia un bene finanziariamente incondizionato, e il dover usare criteri economici nell'allocazione delle risorse non così chiaramente ponderati rispetto a quelli terapeutici".
 
"Nel caso dei biosimilari - sottolinea IBL nel report - la normativa introdotta dalla L. 232/2016 per regolamentare le procedure di acquisto da parte delle regioni costituisce un primo punto di equilibrio, fissando alcuni punti fermi: il divieto di sostituibilità automatica tra farmaci originator e biosimilari, il riconoscimento della libertà prescrittiva dei medici, e la tutela della continuità terapeutica. Il secondo position paper dell’Aifa di recente pubblicato ribadisce che il punto terminale dell'equilibrio dei valori e diritti in gioco è la responsabilità e la libertà del medico, e non può dunque che essere interpretato alla stregua di una conferma della valenza e dell’importanza dei principi menzionati poc’anzi".
 
"Un diverso indirizzo, volto a selezionare cure e terapie sulla base di ragioni di contabilità, potrebbe compromettere il diritto alla salute come concepito nel nostro ordinamento. Ma non solo: intervenire a valle sul problema del costo della sanità pubblica vorrebbe dire negare agli stessi cittadini che quel problema esista, di fatto acuendolo col passare del tempo", conclude l'IBL. 
15 settembre 2018
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