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Omeopatia. “In Europa e in Italia sono considerati farmaci”. Ecco cosa prevede la normativa
I prodotti omeopatici sono definiti e considerati medicinali nell’ambito dell’intera Unione Europea ed in alcuni Stati sono addirittura posti a carico dei Sistemi sanitari. In ogni caso la competenza in materia è del Governo ed ogni iniziativa in merito è pertanto rimessa al Ministero della Salute. I farmacisti, chiamati in causa da Grillo, non possono infatti rifiutarsi di vendere ciò che la legge riconosce come medicinali.
14 AGO - La crociata di Beppe Grillo contro l’omeopatia ha forse sbagliato il bersaglio. Grillo si è appellato all’Ordine dei farmacisti (che oggi gli ha risposto) affinché s’impedisca la vendita dei prodotti omeopatici in farmacia. Ma il fatto è che la legge parla chiaro, e i prodotti in questioni sono considerati a tutti gli effetti dei farmaci sia a livello europeo che nazionale. E i farmacisti in questo senso, per legge, non possono rifiutarsi di vendere i prodotti in questione.
 
Dunque, Grillo avrebbe dovuto rivolgersi in primis al Ministero della Salute, che in ogni caso è il dominus in materia, e poi anche ai suoi stessi parlamentari dato che la maggioranza ha approvato al Senato un emendamento al Dl Milleproroghe che differisce di un anno la scadenza delle autorizzazioni per gli omeopatici e ritarda la revisione in capo ad Aifa.
 
Ma ecco cosa prevede la normativa sugli omeopatici: 
I rimedi omeopatici sono classificati dalla vigente normativa, sia comunitaria che nazionale, come farmaci. Tale riconoscimento è sancito dalla Dir. 6-11-2001 n. 2001/83/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, entrata in vigore il 18 dicembre 2001) che, al punto 5 dell’art. 1, definisce medicinale omeopatico “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente negli Stati membri; un medicinale omeopatico può contenere più principi”.

La medesima definizione è riportata nell’articolo 1 lettera d) del decreto legislativo 219/2006 (entrato in vigore il 6 luglio 2006), atto con cui in Italia è stata data attuazione, con quasi quattro anni di ritardo, alla Direttiva sopra richiamata.

I prodotti omeopatici sono pertanto definiti e considerati medicinali nell’ambito dell’intera Unione Europea ed in alcuni Stati sono addirittura posti a carico dei Sistemi sanitari.

Inoltre, ai sensi dell’art. 38 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”, i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere i medicinali. In base alla normativa, quindi, i farmacisti hanno pertanto l’obbligo di vendere i medicinali omeopatici.
Risulta pertanto evidente che qualsiasi iniziativa volesse intraprendere la Fofi, chiamata in causa da Grillo, volta ad inibire la vendita dei medicinali in questione risulterebbe illegittima. In sostanza la Fofi non può porre in essere alcun atto che esporrebbe i farmacisti a responsabilità di natura civile, amministrativa, se non, addirittura, in alcuni casi penale.

In ogni caso la competenza in materia è del Governo, sempre nel rispetto dei vincoli comunitari derivanti dalla Direttiva sopra citata, ed ogni iniziativa in merito è pertanto rimessa al Ministero della Salute.

In proposito va poi considerato che, con il decreto recante la proroga di termini di disposizioni legislative D.L. 91/2018, il Senato ha approvato un emendamento che proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la possibilità di immettere in commercio i medicinali omeopatici, prodotti in un Paese dell’Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, in base alla precedente autorizzazione e senza previo rinnovo della medesima.
 
 
L.F.
14 agosto 2018
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