La Corte Costituzionale ha dato per il momento ragione alle istanze del Governo deliberando la sospensione degli effetti della
legge regionale valdostana approvata lo scorso 2 dicembre. La decisione finale di legittimità rinviata all'udienza pubblica del 23 febbraio. Per la Consulta gli interventi del legislatore regionale riguardano la materia della profilassi internazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Denunciato il rischio "di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico” nonché “il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute delle persone”.
L'ORDINANZA
14 GEN - Sono sospesi gli effetti della legge della regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali. È quanto ha stabilito, in via d’urgenza, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 4 depositata oggi, accogliendo l’istanza proposta, in via cautelare, dal Presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito del ricorso contro la legge regionale.
La Corte ha ritenuto che sussista il fumus boni iuris, considerato che gli interventi consentiti dal legislatore regionale riguardano la materia della profilassi internazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, della Costituzione). Il che non esclude diversificazioni regionali della disciplina, adottate nel quadro di una leale collaborazione tra Stato e Regioni.
La Corte ha ritenuto inoltre che l’applicazione della legge fino alla trattazione nel merito della questione - fissata per il 23 febbraio 2021 – potrebbe comportare “il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico” a una gestione unitaria dell’epidemia a livello nazionale nonché “il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute delle persone”.