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Cannabis entra nel sistema sanitario toscano. Approvata legge sui farmaci
 
Per primo in Italia, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi a maggioranza la proposta di legge che consente alle strutture sanitarie regionale di erogare farmaci cannabinoidi per combattere il dolore, nelle cure palliative e in alcuni tipi di terapie.
 
02 MAG - Una legge per disciplinare, sotto il profilo organizzativo e procedurale, l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi come ausilio terapeutico all’interno del servizio sanitario regionale, per combattere il dolore, nelle cure palliative e anche in altri tipi di terapie. Questo quanto si propone il testo approvato oggi, con voto a maggioranza, dal Consiglio regionale della Toscana.

Ventotto i voti a favore, espressi dai gruppi di maggioranza (Pd, Idv, Fds-Verdi e parte del Gruppo misto: Ciucchi, Romanelli) con l’aggiunta del consigliere del Pdl Marco Taradash. Tredici i voti contrari (Pdl, Udc e parte del Gruppo Misto: Staccioli, Locci), 2 i voti di astensione (Lega Nord Toscana).

“La nuova legge regionale – si legge nella nota del Consiglio che dà notizia dell’approvazione - tiene conto delle attese di tante associazioni della Toscana e dei punti comuni a due proposte di legge di iniziativa consiliare”. Una presentata da consiglieri del Partito democratico (primo firmatario Enzo Brogi), prevedeva l’uso di queste sostanze nell’ambito della terapia del dolore e delle cure palliative; l’altra, a firma dei consiglieri del gruppo di Federazione Sinistra-Verdi (prima firmataria la capogruppo Monica Sgherri) e del consigliere del Gruppo misto Pieraldo Ciucchi, prevedeva invece l’utilizzo in tutta una serie di patologie e disturbi, anche attraverso la possibilità di ricorrere a preparazioni galeniche. “Le due proposte sono diventate un atto unico, che fa tesoro anche dell’apporto della consigliera regionale Alessia Ballini, impegnata a fondo in questa sfida negli ultimi mesi della sua vita.
L’efficacia dei cannabinoidi”.

Come si legge nella relazione che accompagna la proposta di legge, “l’efficacia farmacologica dei cannabinoidi si fonda su acquisizioni scientifiche, sperimentazioni e pratiche cliniche sempre più diffuse a livello mondiale”. Nel preambolo della legge sono indicati i principali ambiti di cura e quelli in fase di studio: è oggi disponibile a livello scientifico una “compiuta valutazione dell’impiego clinico dei cannabinoidi nella cura del glaucoma, nella prevenzione dell’emesi, nel controllo di alcune spasticità croniche, come adiuvante nel controllo del dolore cronico neuropatico associato a sclerosi multipla, nel trattamento del dolore nei pazienti affetti da cancro. Da sperimentazioni scientifiche risulterebbe inoltre che i cannabinoidi hanno proprietà di ridurre i dosaggi degli analgesici oppiacei, quali la morfina e i suoi analoghi, necessari a lenire il dolore nei malati oncologici sottoposti a trattamenti cronici, evitando così i fenomeni di assuefazione, caratteristici degli oppiacei”.

La loro utilizzazione nella terapia farmacologica è resa possibile dall’inserimento, con decreto del ministero della Sanità del 18 aprile 2007, di alcuni principi attivi cannabinoidi nella tabella II, del Testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. "Allo stato attuale - spiega la nota -, alcuni particolari medicinali non sono ancora presenti nel mercato nazionale: i medici che ritengono di dover sottoporre propri pazienti a terapia farmacologica con derivati della cannabis possono richiederne l’importazione dall’estero all’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della salute, così come previsto dal decreto del Ministro della sanità dell’11 febbraio 1997, oppure possono utilizzare le preparazioni magistrali allestite da una farmacia".

Nell’articolato, dopo aver enunciato gli scopi della legge - che definiscono le procedure per l’impiego dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale – si specifica che tale disciplina normativa “è comunque definita nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale e in ogni caso non ha alcuna pretesa di intervenire sugli aspetti clinici, come tali rimessi alla responsabilità medica e all’evidenza scientifica”.

Da qui la definizione dei farmaci cannabinoidi e l’ambito applicativo della legge: le strutture del servizio sanitario regionale e le aziende ospedaliere universitarie, oltre alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero.

Alla Giunta regionale spetterà ora il compito di definire gli indirizzi per l’uniformità organizzativa e procedurale a cui le aziende sanitarie dovranno adeguarsi assumendo le necessarie misure. Inoltre viene evidenziato il ruolo propositivo e consultivo del Consiglio sanitario regionale, anche ai fini dell’appropriato recepimento di linee guida statali insistenti su aspetti toccati dalla legge.

Infine la clausola valutativa, che prevede periodiche relazioni della Giunta regionale sull’attuazione della presente legge, da trasmettere al Consiglio regionale e contenenti un ventaglio di informazioni ritenute idonee per una valutazione degli effetti della norma stessa.
 
 
02 maggio 2012
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