Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Martedì 19 MARZO 2024
Farma Talk - Farmacia dei servizi
Regioni e Asl
ZzzQuil Natura
Segui ilFarmacistaOnline
Regioni e ASL
Vaccini. Il Tar Piemonte: “Senza non si entra a scuola. Il ‘colloquio’ non costituisce adempimento preliminare”
Respinta la causa intentata da due genitori no vax di Cuneo contro l’asilo e Miur. La bimba l’anno scorso non era sta ammessa a scuola perché non vaccinata. Secondo i legali della coppia la sola domanda di colloquio bastava a far riammettere la bimba. Ma i Giudici hanno respinto la richiesta e hanno anche condannato i genitori a risarcire le spese di lite con 2.500 euro. LA SENTENZA
21 SET - “L’inadempimento dell’obbligo vaccinale costituisce ragione di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia (ex art. 3 comma 3 D.L. n. 73/2017), a tutela del minore stesso e dell’intera comunità scolastica” e il “colloquio” non costituisce un adempimento preliminare alla vaccinazione, ma un adempimento preliminare alla comminatoria della sanzione amministrativa, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale”. È quanto ha ribadito il Tar del Piemonte che ha dato torto ad una coppia di genitori no vax di Cuneo (condannati anche a pagare 2.500 euro di spese di lite) che avevano fatto causa contro l’asilo e il Miur perché la responsabile dell’asilo non aveva fatta entrare la loro figlia (perché non vaccinata) e così la bambina non aveva più potuto frequentare la materna per tutto l’anno. 
 
La bambina non era stata vaccinata ed erano stati gli stessi genitori al momento dell’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018, a dichiararlo. A quel punto l’Asl di Cuneo li aveva convocati per il 12 settembre per sottoporla all’immunizzazione, ma loro avevano risposto con una raccomandata (poi consegnata anche alla scuola) in cui affermavano solo di " aderire all’invito al colloquio per la vaccinazione".

Il 15 settembre, puntualmente la coppia era andata all’Asl, senza portare con sè la bambina. E a gennaio avevano fatto ricorso al Tar, sostenendo che la scuola non avesse potere per escludere la bambina, ma che doveva invece attendere la conclusione dell’iter vaccinale di esclusiva competenza dell’Asl. Secondo i legali la sola domanda di colloquio bastava a far riammettere la bimba, così come aveva già stabilito una sentenza del Tar Veneto. 

La domanda cautelare era stata in un primo momento respinta, e a quel punto la Regione Piemonte si era costituita sostenendo la legittimità del comportamento dell’Azienda sanitaria. A luglio, a scuola conclusa, la bimba non era ancora stata vaccinata: ai genitori a quel punto non interessava più una pronuncia per farla ammettere in classe, ma volevano comunque una decisione nel merito riservandosi di chiedere eventuali risarcimenti. I giudici non si sono però pronunciati respingendo la richiesta perché avrebbero secondo loro dovuto avanzare una richiesta danni in civile.
21 settembre 2018
Ultimi articoli in Regioni e ASL
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001