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Acque destinate al consumo umano: controlli più stretti sulle sostanze radioattive. Dalla Conferenza Unificata via libera al decreto
Lo schema di decreto messo a punto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, ha avuto l'ok in Conferenza Unificata. Il programma di controllo deve riferirsi a tutte  le  acque  destinate  al  consumo  umano  utilizzate  nella Regione, suddivise in zone di fornitura  diverse e in base a una serie di priorità. LO SCHEMA DI DECRETO.
27 LUG - Controlli più stretti per la salute della popolazione sulle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano e per i rischi che derivano dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.
 
Lo schema di decreto che li prevede (“Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28”), messo a punto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, ha avuto parere positivo in Conferenza Unificata. 
 
Ministero della Salute e Regioni hanno concordato in questo ambito sulla necessità di:
- assicurare l’integrazione e il coordinamento tra le diverse attività di controllo (esterno/interno);
- valutare l’impatto organizzativo e gestionale derivante dall’attuazione del provvedimento;
- implementare il coordinamento dei flussi informatici tra ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità e Regioni e Province autonome;
- promuovere un confronto tra i soggetti interessati per definire una semantica comune per favorire l’uniformità interpretativa.
 
Il programma di controllo elaborato da ogni Regione e Provincia autonoma  /utilizzando anche Asl, Arpa-Appa)   deve riferirsi a tutte  le  acque  destinate  al  consumo  umano  utilizzate  nella Regione. Per quanto riguarda  le  acque  distribuite dalle reti idriche, vanno suddivise in zone di fornitura  diverse,  dando priorità  temporale,  se necessario, al controllo delle zone di  fornitura  che  servono  un  numero  maggiore  di  persone. Analoga priorità , basata sul volume d'acqua, va data, sempre se necessario , al controllo delle acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori  oppure  cisterne  e  non  provenienti  da  rete idrica.
 
Il programma di controllo deve riguardare sia i controlli esterni che controlli interni e deve contenere una serie di elementi:
a.  i dati di misure di radioattività nelle acque  e  le  altre informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari;
b. le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;
c.  i piani di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari ;
d.  la durata stabilita del periodo di non controllo per quelle acque destinate al consumo umano che, a seguito delle valutazioni preliminari, si decide di non sottoporre a controllo;
e. la pianificazione - per le acque destinate al consumo  umano per le quali i dati e le informazioni previste alla lettera a) non fossero disponibili o non fossero sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari - dell'acquisizione di una serie di dati di misure di radioattività e informazioni, sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari: 1) misure di radioattività per un periodo di due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 al decreto, ma con  una frequenza  minima  di  4  misure l'anno; 2) informazioni sulle fonti di pressione per quanta riguarda il trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM, come specificato nell'Allegato II e nelle relative indicazioni riportate in questo D.M.
 
I controlli esterni ed interni, essendo finalizzati ad assicurare che la qualità delle acque destinate al consumo umano devono soddisfare i requisiti del Dlgs 28/2016 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano) e devono essere pianificati in modo coordinato
 
Per   l'elaborazione del programma di controllo ogni Regione e Provincia autonoma deve provvedere a:
1 . predisporre  un  elenco  di  tulle  le  reti  idriche suddivise in zone di fornitura e per ognuna di queste va riportata :  un identificativo, il gestore  ,  i  Comuni  (o  le  frazioni)  serviti,  la  relativa   popolazione complessiva servila ;
 
2. ordinare l’elenco per dimensione  della  popolazione  servita  nelle  di verse  zone  di fornitura;
 
3.  prendere in esame tutte le zone di fornitura ;
 
4.  in caso di limitazioni (specificate) delle  risorse  disponi bili , nel primo programma di controllo può essere preso in esame un sotto-insieme  delle  zone  di fornitura  che  includa  comunque  una   frazione   rilevante   della   popolazione   complessiva della Regione;  nel  programma  di  controllo  vanno  comunque indicati  i tempi  stimati per prendere  in esame  le  rimanenti  zone  di  fornitura;
 
5.  per ogni  zona  di fornitura  presa  in esame si deve provvedere a:
a. raccogliere tutti i dati già disponibili di misure di radioattività e delle  altre informazioni   utili   per le valutazioni preliminari;
b. stabilire  se  i  dati  e  le  informazioni   raccolte  sono  sufficienti   per  effettuare  le valutazioni preliminari ;
c. se i dati  e  le  informazioni  disponibili  sono  considerati  sufficienti , effettuare  le valutazioni  preliminari sulla base di criteri prestabiliti, decidere , eventualmente in maniera diversificata per i diversi parametri indicatori , se sottoporre o meno a controllo la zona di fornitura  in esame ;
d. se la zona di fornitura è sottoposta a controllo , individuare i punti di prelievo sia per  i controlli  esterni  che  per  i  controlli interni  e  stabilire   la  frequenza  del  controllo   per  ogni parametro indicatore e per ogni punto di prelievo;
e. se  la zona di  fornitura  esaminata  non  è sottoposta  a controllo ,  stabilire dopo quanto  tempo (fino   a   un   massimo   di   5   anni)   andrà    effettuata  una nuova valutazione per la verifica della sussistenza delle condizioni  di non  controllo ;
f. se i dati di misure di radioattività  e  le  informazioni  disponibili non  sono sufficienti  per effettuare  le    valutazioni  preli minar i, pianificare l'acquisizione di dati  e  informazioni  sufficienti,  che  consistono  in:  1)  misure  di radioattività per due anni, con  frequenza  annuale ottenuta  dividendo per due i valori di frequenza ricavali dalle tabelle I e 2  dell'Allegato 2,  ma  con  una frequenza minima di 4 misure  l' anno , 2) informazioni  sulle  fonti  di  pressione per quanto riguarda ii trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM. Le misure di  radioattività  vanno effettuate sia come controlli  esterni che come controlli interni (vale a dire sulle fonti di approvvigionamento idrico, eventualmente con approccio di screening), suddividendo  ii  numero  di  campionamenti  in  parti  uguali.
 
6. Operazioni analoghe a quelle descritte vanno effettuate per predisporre la parte del programma di controllo relativa alle acque destinate al consumo umano e non fomite da una rete di distribuzione idrica (acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica).
27 luglio 2017
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