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Latina. Consiglio di Stato accoglie ricorso del Comune. Sì all’apertura di sette nuove sedi farmaceutiche
Il provvedimento del Consiglio di Stato ha affermato che le decisioni in materia di istituzione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche rientrano nelle competenze della Giunta comunale e, per tale via, ha riconosciuto la validità delle deliberazioni impugnate, ponendo fine definitivamente ad un contenzioso giudiziario iniziato nel 2013. LA SENTENZA.
28 MAR - Lo scorso 20 marzo il Consiglio di Stato, con sentenza n.1250, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Latina avverso la sentenza di I grado n. 548 del 2013, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di titolari di farmacia, aveva dischiarato l’illegittimità dei provvedimenti di istituzione di sette nuove sedi farmaceutiche nell’ambito del concorso straordinario, in quanto adottati dalla Giunta comunale in luogo del competente Consiglio.
 
Il provvedimento del Consiglio di Stato ha affermato, invece, che le decisioni in materia di istituzione e localizzazione di nuove sedi farmaceutiche rientrano nelle competenze della Giunta comunale e, per tale via, ha riconosciuto la validità delle deliberazioni impugnate, ponendo fine definitivamente ad un contenzioso giudiziario iniziato nel 2013.
 
In particolare, secondo il Collegio, spettano alla Giunta comunale tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo, aventi contenuto esecutivo, tra i quali figurano anche i provvedimenti di istituzione di sedi farmaceutiche; sono riservati al Consiglio comunale solo gli atti fondamentali relativi alla programmazione della vita politico-amministrativa dell’ente locale aventi un elevato contenuto di indirizzo politico.
 
La sentenza evidenzia, inoltre, che le scelte compiute in sede di revisione della pianta organica delle farmacie ed, in particolare, la determinazione di istituire nuove sedi sono espressione di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione e, come tali, risultano sindacabili solo se irragionevoli ovvero fondate su gravi ed evidenti errori di valutazione. Tali provvedimenti, quindi, non necessitano, di regola, di una analitica ed approfondita motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, se non in alcuni casi particolari come l’istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio demografico.
28 marzo 2017
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