Molise. Consulta dichiara illegittima legge regionale su proroga contratti a tempo determinato
19 GEN - La Corte costituzionale ha bocciato oggi la
legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 che consentiva la proroga (sino al 31 dicembre 2016) degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.
I giudici costituzionali hanno dato ragione al Governo che aveva impugnato la legge regionale perché si poneve “in contrasto con il divieto di turn-over previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. Inoltre il Governo precisava come la norma interferisse con le attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di turn-over”.
Infine per Palazzo Chigi la legge molisana sarebbe anche in contrasto con le norme nazionali che vietano “la proroga dei contratti a tempo determinato al di fuori delle procedure di stabilizzazione ivi previste, e, in ogni caso, la assoggetterebbero al rispetto di determinati limiti e condizioni non ricorrenti nel caso di specie”.
La Corte nel dare ragione al Governo ha sostanzialmente rilevato come la norma regionale che proroga i contratti sia in contrasto con le leggi nazionali che impongono alla Regione (che è commissariata e in piano di rientro) di ridurre la spesa per il personale. Per la Consulta tra le norme “l’interferenza è evidente, poiché le disposizioni impugnate consentono la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, mentre le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, prodotte in giudizio dal ricorrente, attribuiscono al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over”.
Per questo “va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 3 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma della Costituzione”.