Rispondendo al quesito posto dalla Fofi, il Ministero della Salute ha chiarito che in caso di sospensione per mancata vaccinazione contro il Covid l'Ordine è tenuto solo a "dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della Asl discendono consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021".
LA NOTA DEL MINISTERO.
16 LUG - L'eventuale sospensione dei farmacisti dal lavoto in campo di inadempienza verso l'obbligo di vaccinazione contro il Covid "non è disposta dall'Ordine, bensì dalla Asl". A chiarirlo è il Ministero della Salute rispondendo al quesito posto dalla Fofi.
La sospensione, dunque, non è disposta dall’Ordine, bensì dalla Asl e l’Ordine è tenuto prendere atto dello stesso e dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono consistenti nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Gli Ordini, pertanto, nella deliberazione di presa d’atto del provvedimento di sospensione adottato dalla competente Asll, potranno inserire nelle premesse anche il riferimento alla nota allegata del Ministero della Salute dalla quale si evidenzia chiaramente che il soggetto che determina la sospensione è la Asl e gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in capo agli Ordini stessi.
Ad avviso del Ministero, tale sospensione obbligatoria non è inquadrabile tra le ipotesi previste dall’articolo 43 del D.P.R. 5 aprile 2021, n. 221, che elenca i casi che determinano automaticamente la sospensione degli iscritti dall’esercizio della professione, poiché la norma individua ipotesi tassative, non estendibili analogicamente ad altre fattispecie.