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Covid. Aggiornamento sui contenuti e sulle procedure di disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e non sanitari
La disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Tutte le operazioni preventive di pulizia sono propedeutiche ad una buona gestione del processo di gestione della biosicurezza. Tutte le operazioni di disinfezione devono essere sempre precedute dalle operazioni di pulizia.
08 GIU - La cronologia di circolari e provvedimenti che si sono susseguiti sul tema della disinfezione e sanificazione degli ambienti sanitari e di lavoro è serrata e corposa. Un primo documento è costituito dalla circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, rubricata “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”, che chiarisce le norme per la gestione dei casi affetti da coronavirus, fornendo al contempo utili informazioni sulla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro.

Segue poi il DPCM del 4 marzo, che, all’art.2, comma a), riprendendo le indicazioni dell’OMS, suggerisce l’applicazione della circolare del Ministero della Salute di cui sopra.

A seguito poi della pubblicazione del DPCM dell’11 marzo 2020, che, all'articolo 1, comma 1, numero 9), - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, è stato sottoscritto, il 14 marzo u.s., il primo protocollo, denominato “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".
 
Il testo base di riferimento
La principale fonte di riferimento è indubbiamente costituito dal Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 7 luglio 1997, n. 274 che, all’art, 1 che fornisce le seguenti definizioni:
“Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché' parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché' molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".

 
Il documento poi prosegue indicando con precisione quali debbano essere i requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, utile indicazione anche per la sottoscrizione di contratti e/ o servizi dedicati al tema.

Sanificazione e disinfezione
È possibile, dunque, sintetizzare il concetto come un insieme di attività diversificate, tra loro correlate, che hanno l’obiettivo di compartecipare, insieme ad altre procedure ed altre attività, alla realizzazione di un’importante attività di biocontenimento.
Appare evidente che la disinfezione non può essere confusa o sovrapposta alla sanificazione, essendo la prima focalizzata su quel complesso di procedimenti e operazioni finalizzati alla “sola” distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
 
Procedura
Le concrete operazioni sequenziali (processo) con le quali si mettono in atto modalità volte al conseguimento di un obiettivo sono normalmente definite come procedure. L’insieme di procedure presenti in un contesto organizzativo sono strumenti che standardizzano comportamenti operativi di tutti coloro che operano in quel contesto e che sono direttamente o indirettamente convolti nell’esecuzione pratica di una lavorazione.
 
Sicurezza sul lavoro
Gli operatori incaricati devono disporre di tutte le informazioni ed istruzioni d’uso necessarie per ogni attrezzatura di lavoro e prodotto a disposizione, in rapporto alla sicurezza e alle condizioni di impiego anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite, nella fase di utilizzazione di attrezzature e prodotti. Devono, quindi, utilizzare le attrezzature e i prodotti messi a disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti (Artt. 36 e 37 TUS 81/2008 e s.m.i.).

Per quanto concerne l’analisi dei rischi, essi dovranno essere particolarmente sensibilizzati e formati su:
1. cadute scivolate e inciampi: sono le cause di infortunio più ricorrenti nel settore delle pulizie e sono legate a diversi fattori che per la maggior parte possono essere evitati con l’adozione di adeguate misure di prevenzione e di comportamento;
2. manipolazione inappropriata di prodotti, materiali, oggetti: le manipolazioni inappropriate sono molto diffuse in particolare di rifiuti speciali, macchine e attrezzature, prodotti. Particolare attenzione deve essere risposta al divieto di miscelazione di prodotti come ammoniaca, ipoclorito di sodio acido muriatico o etilico;
3. posture di lavoro non adeguate e utilizzo di scale: le movimentazioni e le posture di lavoro sono assai spesso fonte di affaticamento fisico e/o di lesioni corporali, quali: ferite, punture e tagli, lesioni muscolo scheletriche, ecc. Le scale portatili eventualmente utilizzate devono essere marcate secondo il D.Lgs. 81/2008 (deve portarne i riferimenti) o la UNI EN 131.

Si ricorda che è necessaria una modifica sul Manuale HACCP che tenga conto, nei diversi capitoli, di come l’emergenza COVID-19 sollecita la modifica di alcuni contenuti, in particolare quelli legati alle procedure operative sulle pulizie in esso inserite che, normalmente, non richiamano i principi di disinfezione e sanificazione.
 
Il corretto processo: dalle pulizie alla disinfezione
Tutte le operazioni preventive di pulizia sono propedeutiche ad una buona gestione del processo di gestione della biosicurezza. Tutte le operazioni di disinfezione devono essere sempre precedute dalle operazioni di pulizia intese come “attività ..che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza”.
 

 
Requisiti delle imprese di pulizia e sanificazione
In caso di appalto esterno ad imprese di servizi di pulizia e sanificazione, il punto di riferimento normativo è sempre rappresentato dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività imprenditoriale in questo settore e, come si vedrà, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.

Per quanto attiene ai requisiti, occorre però precisare che con l’entrata in vigore del comma 3, dell’art. 10 del D.L. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni, dalla L. 40/2007, si è stabilito in sintesi che:
- per esercitare l'attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell'art.1 comma 1 D.M. 274/97), occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
- per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell'art.1 comma 1 DM 274/97), occorrono - oltre a quelli del punto precedente - anche i requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, del D.M. 274/97), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
- non è richiesta l’applicazione del D.M. 274/97 ove l’attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale.
 
Si ricorda che il protocollo sottoscritto dalle parti sociali del 14/03/2020 - ad oggi ancora in vigore, in quanto richiamato nell’art. 2, comma 10, del D.P.C.M. 10/04/2020 - rende obbligatoria l’applicazione della procedura, almeno fino ai prossimi provvedimenti governativi.
Si precisa, infine, che tutte le sopraindicate procedure di disinfezione e sanificazione si intendono riferite sia alle aree con accesso degli utenti sia alle aree destinate ad attività di uffici, di backoffice e magazzino.
08 giugno 2020
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