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Coronavirus. Decreto con misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
Proroga, al 30 giugno 2020, della validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente a tale data. Misure in materia di pubblico impiego. Fondo di garanzia per PMI. Rimborso titoli di viaggio. Disposizioni per facilitare l'acquisto di dispositivi di protezione e medicali. Questi alcuni degli interventi contenuti nel nuovo provvedimento.
04 MAR - Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo u.s. è stato pubblicato il D.L. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica. Tra le misure adottate, si segnalano le seguenti.
 
Proroga validità tessera sanitaria
E’ stata disposta la proroga, al 30 giugno 2020, della validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente a tale data.

Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle P.A.
Allo scopo di agevole il ricorso al lavoro agile, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’emergenza epidemiologica (cfr circolare federale n. 11996 del 28.02.2020), i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.
 
Le P.A, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di potere adottare le misure di lavoro agile, possono ricorrere alle procedure negoziate per la fornitura di personal computer portatili e tablet.

Misure in materia di pubblico impiego
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle P.A. è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Fuori dei suddetti casi, i periodi di assenza dal servizio, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 6/2020 (cfr circolare federale n. 11985 del 24.2.2020), costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
Con una modifica dell’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, è stato precisato che il trattamento economico fondamentale previsto dalla disposizione è assicurato per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
 
Fondo garanzia PMI
Per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle piccole e medie imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni della zona rossa, la garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996 è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro.
Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 % dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione, la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.
Tale misura può essere estesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse assegnate (50 milioni di euro), alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse dalla zona rossa, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
 
Rimborso titoli viaggio
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione da parte dell’interessato di una delle suddette situazioni, con la documentazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
E’ consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
04 marzo 2020
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