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Coronavirus. Criteri per sottoporre soggetti asintomatici a tampone e aggiornamenti sulla definizione di caso sospetto
Nel documento si ribadisce che, considerato che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica della diffusione appare limitato, il gruppo di lavoro raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici. L'Agenzia delle entrate sospenderà gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari.
28 FEB - Arriva la nota del Ministero della Salute del 27 febbraio u.s., concernente il documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CaV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico, redatto dal Gruppo di lavoro permanente costituito, in data 5 febbraio u.s., nell’ambito del Consiglio Superiore di Sanità (sessione II) e compiutamente elaborato alla data del 26 febbraio 2020.
 
Nel documento si ribadisce che, considerato che il contributo apportato da potenziali casi asintomatici nella dinamica della diffusione appare limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le indicazioni emanate dal Ministero della Salute, anche nella circolare del 22/02/2020, (cfr. circolare n. 11985 del 24.02.2020), raccomandando che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa e con collegamento epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria, ai casi di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, sindrome da distress respiratorio acuto) e di SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione respiratoria acuta grave), oltre ai casi sospetti di COVID-19 secondo le definizioni presenti nell’allegato 1 dello stesso documento.
 
In merito alla definizione di caso sospetto, si segnala che con nota del 28 febbraio u.s. il Ministero della Salute, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni degli organismi internazionali, ha fornito ulteriori indicazioni che aggiornano e sostituiscono quelle contenute nelle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 (cfr circolare federale n. 11985 del 24.2.2020) e n. 5889 del 25 febbraio 2020 (cfr circolare federale n. 11996 del 28.2.2020).

Come sottolineato dal Dicastero, una tempestiva conferma dei casi è necessaria per garantire la rapida ed efficace rintracciabilità dei contatti, per l’attuazione di misure di prevenzione e di controllo dell’infezione e per la raccolta di informazioni.
 
Con riferimento, infine, alla circolare federale n. 11991 del 25 febbraio u.s., relativa alla sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei tributi per i cittadini e le imprese dei comuni della zona rossa, di cui all’allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2010, si fa presente che l’Agenzia dell’Entrate con comunicato stampa del 26 febbraio u.s ha reso noto che le strutture dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione, in applicazione della suddetta misura, sospenderanno gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.
28 febbraio 2020
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