Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Mercoledì 24 APRILE 2024
Insonnia bambino
Lavoro e Professioni
Flebinec Plus
Segui ilFarmacistaOnline
Lavoro e Professioni
Coronavirus. Le indicazioni per i farmacisti per ottemperare alle nuove misure varate dal Governo. La circolare della Fofi
La Fofi ha diranato oggi un'ampia e dettagliata circolare federale dove sono individuati tutti gli ambiti di competenza e interesse del faramcista legati all'emergenza Coronavirus e compresi nel Decerto legge e nel Dpcm pubblicati ieri in Gazzetta Ufficiale. Indicate anche le modalità per la preparazione galenica dei disinfettanti per le mani. IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
24 FEB - La circolare della Fofi ai farmacisti italiani in relazione al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al  D.P.C.M. 23 febbraio 2020  - Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6 (G.U. 23 febbraio 2020, n. 45)
 
Si informa che il Governo, preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della sanità e ritenuto necessario emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, ha adottato i seguenti provvedimenti:
 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
 D.P.C.M. 23 febbraio 2020  - Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.
 
Si evidenziano di seguito le misure di interesse.
 
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  già interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorità competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione epidemiologica. 
 
Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, si richiama, in particolare, l’attenzione sulle lettere k) e l) che prevedono la possibilità di adottare le seguenti misure: - chiusura o limitazione  dell'attività degli  uffici  pubblici, degli esercenti attività di pubblica  utilità  e  servizi  pubblici essenziali specificamente individuati; - previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessità  sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate dall'autorità competente.
 
Le autorità competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID19 anche  fuori  dei  casi nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  già interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus.
 
Per l’introduzione delle suddette misure, è prevista, altresì, l’adozione di decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri competenti  per  materia,  nonché   i   Presidenti   delle   regioni competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino il territorio nazionale. 
 
D.P.C.M. 23 febbraio 2020  - Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle  Regioni Lombardia e Veneto   
 
In  attuazione  del D.L. 6/2020, allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati  nell’allegato 1, ad integrazione di quanto  già  disposto  nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e  22  febbraio  2020,  sono  adottate  le seguenti misure di contenimento: 
 
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1 (all. 1), da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
 
 b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1; 
 
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
 
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonché  della  frequenza  delle  attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; 
 
e) sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di istruzione; 
 
f) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura,  nonché  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi;
 
 g) sospensione delle attività degli uffici pubblici,  fatta  salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilità,  secondo le modalità e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto territorialmente competente;
 
 h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in corso nei comuni di cui all'allegato 1
 
i) chiusura di tutte le attività  commerciali,  ad  esclusione  di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali,  secondo  le modalità  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; 
 
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessità indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; 
 
k) sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti; 
 
l) sospensione  delle  attività lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali e di  pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità  a distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorità  competenti,  può individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attività necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
 
m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative  per  i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dal Comune o dall'area indicata.   
 
Le misure di cui al comma  1,  lettere  a),  b)  e  o),  non  si applicano al personale sanitario e al personale di  cui  all'art.  4, nell'esercizio delle proprie funzioni (Forze di polizia  e,  ove  occorra,  con  il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo  nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  nonché delle  Forze  armate).                   
 
 
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale           
Gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva.                                   
 
La modalità di lavoro agile è  applicabile  in  via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o locale  nel  rispetto   della normativa vigente e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi previsti.    
 
Il   Prefetto    territorialmente    competente,    informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia  e,  ove  occorra,  con  il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo  nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  nonché  delle  Forze  armate,  sentiti   i competenti comandi territoriali. 
 
 
Nuova circolare del Ministero della salute: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
Si trasmette, altresì, in allegato, la circolare del Ministero della salute, con la quale sono state fornite nuove indicazioni in merito (all. 2).
 
La circolare ridefinisce, nell’allegato 1 della circoalre medesima, la definizione di caso sospetto, probabile o confermato e, nell’allegato 3, fornisce l’elenco dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
 
Inoltre, contiene ulteriori indicazioni per gli operatori delle strutture sanitarie alle quali si rimanda per ogni necessario approfondimento.
 
Indicazioni per i farmacisti
 
Tutte le farmacie, in quanto rientranti tra i servizi pubblici essenziali, devono rimanere aperte secondo gli orari ed i turni di guardia stabiliti.
 
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI NON SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
 
A. ZONE GIALLE - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le Autorità competenti non hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione dell’emergenza nei confronti delle farmacie, dovranno:
 
1. svolgere l’attività a battenti aperti, con la precauzione di evitare il più possibile che sostino in farmacia un numero elevato di persone e facendo rispettare la distanza di sicurezza già presente per la normativa della privacy;
 
2. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
 
3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolica;
 
4. pulire le superfici esposte a contatto con disinfettanti a base di cloro o alcol.
 
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
 
B. ZONA ROSSA - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le Autorità competenti hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione dell’emergenza, dovranno:
 
1. svolgere l’attività a battenti aperti limitando il più possibile l’accesso della popolazione per evitare assembramenti. Se possibile fare accedere un cittadino alla volta – in attesa che vengano fornite ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento del servizio a battenti chiusi.
 
2. verificare che chi accede alle farmacie indossi un dispositivo di protezione individuale o adotti particolari misure di cautela eventualmente individuate dal Dipartimento di prevenzione dell’ATS o da ordinanze dei Sindaci dei Comuni interessati.
 
3. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
 
4. mettere a disposizione nel locale vendite un numero adeguato di dispensatori di soluzioni disinfettanti idroalcoliche* per il lavaggio delle mani da parte di tutti i clienti verificando che venga fatto sia quando entrano in farmacia sia quando escono;
 
5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolico. 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
 
Per le vie brevi, l’Autorità competente ha assicurato: 
 l’accesso nelle zone rosse ai farmacisti che abitano in Comuni o aree non sottoposte a specifiche misure di contenimento e che debbano recarsi al posto di lavoro;
 ai corrieri per garantire la regolare fornitura dei medicinali. 
 
Si attende la formalizzazione di tali assicurazioni.
 
PARAFARMACIE
I farmacisti che operano nelle parafarmacie, qualora le stesse siano autorizzate a rimanere aperte sulla base dei provvedimenti delle competenti Autorità, seguiranno le stesse misure di contenimento e prevenzione del rischio.
 
Approvvigionamento mascherine
 
Con riferimento alle mascherine, si segnala che la Federazione ha scritto al Ministero della salute e al Dipartimento della Protezione Civile, richiedendo la più ampia collaborazione al fine di assicurare l’approvvigionamento delle stesse per i farmacisti. 
 
Allestimento gel disinfettante mani
Si riporta di seguito la formulazione per l’eventuale preparazione galenica di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani (fonte SIFAP).   Da una rapida ricognizione è emerso che nella Farmacopea Britannica sono presenti alcune monografie di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani.  
 
A titolo esemplificativo, si riportano alcune formule allestibili con relativo prezzo indicativo derivante dall'applicazione della TNM, ovvero da intendersi come massimo.  
 
Etanolo diluito 
"Etanolo 60% V/V diluire 623 mL di Etanolo 96% V/V fino a 1000 mL con acqua purificata."
Monografia Dilute Ethanols BP
 
Esempio preparazione per 100 mL
 
Etanolo 96%: 63 mL
Acqua depurata: 37 mL  
 
Si può anche preparare una soluzione diluita densa gelificandola con appropriato gelificante (es. idrossipropilcellulosa o idrossieticellulosa all'1%).  
 
Sodio ipoclorito diluito soluzione cutanea
"Soluzione acquosa cutanea di sodio ipoclorito contenente l'1% m/m di cloro disponibile. Può contenere adatti agenti stabilizzanti e cloruro di sodio. Deve essere conservata in contenitori ben chiusi e protetti dalla luce, a temperatura inferiore a 20°C e lontano da sostanze acide."
Monografia Dilute Sodium Hypochlorite Solution BP  
 
Esempio preparazione per 100 g
soluzione di ipoclorito di sodio al 15% m/m: 6,7 g
acqua depurata: 93,3 g    
 
Si rammenta nuovamente l’importanza di diffondere il Decalogo sul coronavirus che, ad ogni buon fine, si ritrasmette in allegato (all. 3 e cfr. anche circolare 11979 del 17.02.2020) sia tra i farmacisti che tra i cittadini e, in tal senso, si invitano i Presidenti a sensibilizzare tutti gli iscritti a collegarsi nella homepage del sito federale www.fofi.it, per scaricare la relativa locandina al fine della massima divulgazione.
 
Si invitano, infine, i Presidenti a voler assicurare la massima pubblicità della presente circolare presso tutti gli iscritti.
 
Cordiali saluti.
 
Andrea Mandelli
Presidente Fofi
 
Maurizio Pace
Segretario Fofi
24 febbraio 2020
Ultimi articoli in Lavoro e Professioni
IlFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: www.fofi.it
Direttore responsabile
Andrea Mandelli
Editore
QS Edizioni srl
contatti
P.I. P.I. 12298601001
Riproduzione riservata.
Copyright 2022 © QS Edizioni srl Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 12298601001