Cessione farmacia. Consiglio di Stato rinvia a Corte Giustizia UE questione riconoscimento del diritto di prelazione ai dipendenti
Nell’ordinamento italiano, la prelazione legale - ovvero il diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni - risponde ad una logica di tutela dell’interesse pubblico sulle istanze di libertà e di autonomia negoziale. Nel caso specie, tuttavia, ad avviso dei Giudici “sussiste il dubbio che la prelazione legale non sia necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.
L’ORDINANZA
09 LUG - Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4102 del 4 luglio 2018, ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale avente ad oggetto la conformità o meno al diritto comunitario della disciplina prevista dall’art. 12, comma 2, della L. n. 362/1991, nella parte in cui riconosce il diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia comunale in caso di cessione a terzi dell’azienda da parte del Comune a mezzo di procedura di gara.
Nell’ordinamento italiano, la prelazione legale - ovvero il diritto di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni - risponde ad una logica di tutela dell’interesse pubblico sulle istanze di libertà e di autonomia negoziale.
Nel caso specie, tuttavia, ad avviso dei Giudici “sussiste il dubbio che la prelazione legale prevista dall’art. 12 comma 2 L. 362/1991 non sia necessaria al raggiungimento dell'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità e che, comunque, l’effetto lesivo dei principi di parità di trattamento e libera prestazione dei servizi che da essa consegue sia del tutto sproporzionato nel bilanciamento complessivo degli interessi che con tale meccanismo si devono salvaguardare”.
Il riconoscimento di tale diritto conferirebbe, infatti, una preferenza incondizionata, che non tiene conto degli effettivi indici di buona conduzione dell’esercizio farmaceutico e che non si preoccupa di valutare se l’esperienza pregressa sia realmente meritevole di tutela.
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che il soggetto beneficiario della prelazione vanta un’esperienza di “dipendente” della farmacia che non coincide con quella del “titolare” della farmacia, non offrendo, quindi, opportune garanzie circa la “conduzione imprenditoriale” dell’azienda.