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Consenso informato. Se le volontà del paziente non sono chiare in caso di terapie salvavita decide solo l’équipe medica. Il Tribunale di Modena applica la legge 219/2017
Il caso è quello di un paziente in stato di incoscienza per il quale l'unico intervento salvavita era la tracheotomia. Quando era ancora cosciente lo stesso aveva espresso "la volontà di continuare a vivere senza la tracheotomia". Un concetto giudicato contradditorio dal giudice che ha fatto prevalere l'espressione di volontà a continuare a vivere rispetto al no all'intervento chirugico. IL DECRETO DEL TRIBUNALE.
12 MAR - Il consenso informato è un elemento base del rapporto medico-paziente, ma in caso di necessità di un intervento salvavita a cui lo stesso paziente non può acconsentire, non lo è più. E questo, secondo il Tribunale di Modena (decreto 18 gennaio 2018), anche in base alle ultime modifiche che la legge sul biotestamento (219/2017) ha portato in materia di consenso informato.

Il caso è quello di un paziente in stato di incoscienza per il quale l’amministratore di sostegno a cui era stato affidato aveva chiesto al tribunale l’autorizzazione per una tracheotomia.

Il paziente, affetto da distrofia miotica di Steinert in fase avanzata e con il quale non era più possibile dialogare, quando era ancora nel pieno delle sue facoltà mentali, aveva più volte espresso la volontà di non sottoporsi a tale operazione, ma aveva anche affermato di voler continuare a vivere.
Per garantirgli la sopravvivenza, a questo punto la tracheotomia era l'unico intervento disponibile.

In base alla volontà contraddittoria del paziente che da un lato aveva dichiarato di non volere la tracheotomia e dall’altro di voler continuare a vivere, considerando che nel caso specifico l’intervento si configurava come terapia salva-vita, il Tribunale ha deciso non solo che il mancato consenso alla tracheotomia non dovesse essere ascoltato, ma che nemmeno l’amministratore di sostegno  in questo caso, nonostante l'assenso, poteva avere capacità di decisione per il paziente, bensì, solo il personale medico-sanitario che ha la responsabilità di assicurare al paziente le cure necessarie.

Il Tribunale nel decreto ha dichiarato che è “noto come si possa prescindere dal consenso informato del paziente in materia medico ­sanitaria in presenza di situazione di urgenza, ovvero, di uno stato di necessita ed a fronte di una condizione di incoscienza della persona. In tal caso, in forza del codice di deontologia  medica (art. 36: "il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà espresse  tenendo canto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate") l'operazione compiuta dal personale sanitario è scriminata ex art. 54 c.p. ed ex art. 2045 c.c. Analogamente, dispone l'art. 1, comma 7, della legge 22 dicembre  2017, n.  219, (pubblicata  sulla  G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che recita: “Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”)”.

In questo caso il Tribunale ha ritenuto che “nella specie, pare sussistente uno stato di necessita, essendo indispensabile compiere un intervento "salvavita" a beneficio del paziente, volto alla sua tracheotomizzazione, difettando alternative terapeutiche di sorta”.

E quindi che “compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessita, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall’amministratore di sostegno (arg. ex art. 3, comma 4, legge n. 219/2017).

In sintesi quindi il Tribunale ha rigettato la richiesta dell'amministratore di sostegno perché:

1. in caso di intervento salvavita e in condizioni di contraddittorietà dell'espressione della volontà del paziente a decidere è comunque l'équipe medica;

2. la richiesta dell'amministratore di sostegno al Tribunale era del tutto inutile a prescindere, visto l'oggetto (l'esecuzione della tracheotomia) e il fatto che comunque l'amministratore di sostegno ha il potere decisionale anche senza l'intervento dei giudici (in questo caso, appunto, inutile perché corrispondente alla scelta dell'équipe medica);

3. la contraddittorietà della volontà del paziente nel momento in cui questa poteva essere espressa toglie comunque il dubbio sull'intervento medico da eseguire che in questo caso deve privilegiare la vita, anche in presenza di volontà contraria eventuale dell'amministratore di sostegno (in questo caso come abbiamo visto tale volontà negativa non c'era).
12 marzo 2018
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