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Legge annuale per la concorrenza: vademecum della Fofi per capirne tuttte le ricadute sulla farmacia
La Fofi, a seguito dei quesiti posti da numerosi Ordini, ha voluto chiarire alcuni aspetti che hanno suscitato i maggiori dubbi interpretativi: dalle società di persone già costituite e soci non farmacisti alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, dalla gestione provvisoria e direzione della farmacia alle società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata, fino alle incompatibilità.
18 DIC - A seguito dei quesiti, posti da numerosi Ordini, riguardanti l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 124/2017 con riferimento al servizio farmaceutico, la Federazione ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sugli aspetti e sulle questioni che maggiormente hanno dato luogo a dubbi interpretativi.

A tal fine, si evidenziano i seguenti punti.

Società di persone già costituita e soci non farmacisti
La legge 124/2007 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l’art. 7 della Legge 362/1991, eliminando la disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all’Albo. Con l’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, possono, quindi, essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti.

Per quanto riguarda le società di persone costituite prima della suddetta Legge, considerato che nello statuto è prevista ovviamente la qualifica di socio farmacista, si ritiene che la società debba modificare lo statuto stesso, al fine di acquisire un socio non farmacista.
Il farmacista, socio di una società costituita prima dell’entrata in vigore della legge sopra citata, potrà richiedere la cancellazione dall’Albo, pur continuando a mantenere la propria quota societaria.
Si rammenta che, sotto il profilo previdenziale, i soggetti che apportano lavoro nella società sono sottoposti alla contribuzione INPS.
 
Si segnala, in ogni caso, che la cancellazione dall’albo preclude l’esercizio della professione di farmacista, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 348 c.p. e di cui all’art. 8 della L. 175/1992.
Si evidenzia, peraltro, che la legge 124/2017 prevede che la direzione della farmacia gestita dalla società (anche di persone) debba essere affidata ad un farmacista, anche non socio, ma in possesso del requisito dell’idoneità.
Al fine di vigilare su tali profili, si suggerisce di interessare anche la competente autorità sanitaria locale per ogni utile accertamento.
 
Trasformazione della società di persone in società di capitali
Nel caso di trasformazione di una società di persone titolare di farmacia in società di capitali, i farmacisti, anche qualora decidano di cancellarsi dall’albo, continuano a mantenere la propria quota societaria senza dover procedere alla cessione della stessa con conseguente riacquisizione.
 
Gestione provvisoria e direzione della farmacia
Anche nel caso di gestione ereditaria (come nel caso di società titolare di farmacia), la direzione della farmacia dovrà essere affidata ad un farmacista idoneo.
In proposito, si rammenta che l’erede, anche qualora non sia farmacista e purché non versi in nessuna delle ipotesi di incompatibilità, potrà costituire una società ai sensi dell’art. 7 della L. 362/1991, nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
 
Società tra i vincitori del concorso straordinario in forma associata
Il DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, ha previsto che i vincitori in forma associata del concorso straordinario debbano mantenere la gestione associata per tre anni, su base paritaria. Qualora gli stessi intendessero costituire una società di capitali ovvero trasformare in tale forma societaria quella già costituita devono in ogni caso garantire il rispetto dei suddetti vincoli.

Società per azioni (spa) e qualifica di socio delle società titolari di farmacia
A seguito dell’eliminazione della disposizione in base alla quale i soci delle società titolari di farmacia dovevano essere farmacisti iscritti all’Albo, possono ora ricoprire la qualifica di socio della società titolare di farmacia anche le società per azioni.

Contrattazione quote di partecipazione o obblighi di assunzione nei confronti dei farmacisti già operanti nella farmacia in vendita
Valgono le norme sul trasferimento di azienda (art. 2112 del codice civile). In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Incompatibilità
La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica (art. 7, comma 2, secondo periodo, della L. 362/1991).
Va inoltre tenuto presente che l’art. 8 della L. n. 362/1991, in materia di incompatibilità, prevedeva che la partecipazione alle società fosse incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

La Legge sulla concorrenza ha modificato la lettera a) del citato articolo, richiamando i casi di cui all’art. 7, comma 2, secondo periodo, e ha lasciato invariate le lettera b) e c). Inoltre, il provvedimento ha stabilito che alle società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel sopra richiamato art. 8. L’utilizzo - nella disciplina delle incompatibilità - della locuzione “per quanto compatibile” rischia di generare, nell’applicazione concreta delle disposizioni, numerose criticità interpretative. Per tale motivo, anche su tale punto, sono stati chiesti chiarimenti al Ministero.
Si precisa in ogni caso che le incompatibilità riguardano tutti i soci, ossia tutti coloro che possiedono una partecipazione in una società titolare di farmacia, indipendentemente dallo svolgimento o meno di attività all’interno della stessa.

Acquisto settori della farmacia
La titolarità della farmacia riguarda il complesso aziendale che non può, quindi, essere scisso in settori. Non è quindi possibile l’acquisizione, da parte delle società di capitali, di singoli settori della farmacia (veterinario, cosmetico ecc.).
18 dicembre 2017
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