La natura “eccezionale” del concorso non consente secondo il Tar l’applicazione del principio perché introdurrebbe un “elemento di disuguaglianza nel trattamento di coloro che sarebbero destinatari della norma generale disciplinante il concorso per l’ottenimento della concessione della farmacia”.
Sul tema della maggiorazione del punteggio da riconoscere ai rurali, infine, è di recente intervenuto anche il Ddl Lorenzin approvato dalla Camera e in attesa dell’esame in terza lettura al Senato. É stato, infatti, approvato un emendamento che chiarirebbe la quetsione, prevedendo che il limite complessivo di 35 punti, attribuibili a ciascun candidato per il concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, è “da intendersi comprensivo dell’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221″.
24 novembre 2017
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