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Concorso straordinario farmacie. Da punteggio maggiorato per rurali possibili problemi costituzionali
Si è ormai giunti ad una conclusione concorsuale, da considerarsi però sub judice per i giudizi amministrativi che incombono. Concedere la somma dei punteggi solo per quella agevolata prevista per i farmacisti rurali, solleverebbe qualche giusta perplessità costituzionale, cui potrà offrire certezza solo la Consulta a meno che non intervenga una convincente interpretazione autentica in tal senso a cura del Parlamento.
23 SET - Quasi tutti i concorsi straordinari per il conferimento e l'assegnazione delle farmacie di nuova istituzione ovvero vacanti, banditi ai sensi del D.L. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012, sono arrivati al traguardo. Meglio, hanno raggiunto la fase finale dalla quale è dipesa, dipende e dipenderà (per quelli in ritardo) l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche messe in palio nella particolare procedura agonistica per soli titoli.
 
Una conclusione concorsuale, questa, da considerarsi tuttavia non definitiva bensì sub judice. Ciò in quanto su tutte le graduatorie finali incombono giudizi amministrativi, anche incardinati avanti al Consiglio di Stato, relativamente alla formazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti definiti dalle diverse commissioni valutative dei titoli posseduti dai candidati.
 
La materia del contendere riguarda soprattutto la valutazione dei punteggi agevolati, assegnati ai farmacisti rurali dalla legge n. 221/1968, offerti alla particolare categoria di farmacisti, quasi a rappresentare una «retribuzione» a «ristoro» dei disagi economici e di servizio vissuti nell'esercitare la loro attività in zone remote per una durata superiore al quinquennio.
 
Più precisamente, la contesa giudiziaria riguarda la cumulatività o meno del maggiore punteggio (6.5 punti) riservato dall'anzidetta legge 221/1968 (art. 9) al singolo farmacista rurale con anzianità di servizio superiore ai cinque anni per metterlo in condizione, con minori anni di esercizio alle spalle, di conseguire il massimo del punteggio professionale di attività (oggi 35).
 
Nel particolare, l'interrogativo rivolto al Giudice amministrativo riguarda l'obbligo, ovunque disatteso, per le commissioni giudicatrici di attribuire l'anzidetta maggiorazione di punteggio di 6,50 punti ad ogni singolo farmacista componente dell'associazione professionale eventualmente partecipante alla particolare procedura agonistica, tanto da consentire la sommatoria algebrica dei punteggi agevolativi da assegnare al soggetto concorrente, sì da superare (addirittura) abbondantemente la soglia massima dei punteggi attribuibili dalla legge sino al traguardo di 50 punti.
 
Un risultato conseguibile in via ipotetica da un numero di farmacisti rurali, sprovvisti di ogni altro titolo, con appena cinque anni di attività svolta in farmacie rurali che totalizzerebbero punteggi ragguardevoli di gran lunga superiori al tetto massimo. Un criterio che potrebbe anche starci (ma che a nostro avviso non ci sta affatto!) nella logica però che venga consentita la sommatoria generale di tutti gli altri titoli cosiddetti di studio e di carriera, trattenuti invece da tutte le commissioni giudicatrici, nella medesima logica adottata per quelli di esercizio professionale all'interno del tetto massimo di 35 punti, al di sotto della soglia legislativa fissata nell'ordine di 15 punti complessivi.
 
Un dubbio facile a risolversi decidendo sulla problematica in generale nel senso contorto cui sono pervenuti alcuni Tar (Trentino Alto Adige e Basilicata). Favorendo così l'applicabilità del principio della sommatoria complessiva e generalizzata di tutti i titoli posseduti, ovverosia di rendere legittima e dunque praticabile ogni aggregazione numeraria di tutti i punteggi previsti sommando ad libitum tutti quelli posseduti da tutti i candidati componenti delle associazione professionali prescindendo, sempre e comunque, dai valori massimi previsti dalla legge e assegnati dalla stessa ai commissari per definire le graduatoria.
 
Un modo, questo, per legittimare una generale deroga alla disciplina generale delle pratiche concorsuali pubbliche che impone un tetto massimo di punteggio al cui conseguimento cominciano a valere le ragioni dell'età dei candidati, aritmetica ovvero media.
 
Optare per una soluzione diversa, nel senso di concedere la somma solo di quella agevolata prevista per i farmacisti rurali, solleverebbe qualche giusta perplessità costituzionale, cui potrà offrire certezza solo la Consulta a meno che non intervenga una convincente interpretazione autentica in tal senso a cura del Parlamento.
 
Prof. Avv. Ettore Jorio
Università della Calabria
23 settembre 2017
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