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Farmacie. “Dalle determinazioni di alcune Regioni problemi nell'assegnazione delle nuove sedi”. Intervista a Paolo Leopardi
Un provvedimento del 2012 dell'Emilia Romagna ha stabilito che la titolarità della farmacia vinta verrà rilasciata "unica pro indiviso" anche nei casi in cui sia stata assegnata ad associazioni di farmacisti. "Si potrebbero venire a creare casi in cui alcuni soggetti potranno vedersi assegnare più farmacie nei concorsi dove hanno partecipato ed altri vedersi escludere dalle graduatorie o negata l'autorizzazione all'apertura di una seconda farmacia".
01 FEB - I concorsi straordinari per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche indetti a seguito dell’emanazione del Decreto “Crescitalia” nel lontano 2012 continuano a far discutere in tutti gli ambiti. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Paolo Leopardi.

Avvocato cosa succede? Perché ancora non sono avvenute le assegnazioni nonostante molti concorsi siano ormai conclusi?
Molte Regioni hanno pubblicato le graduatorie dei vincitori e quindi hanno concluso l’iter del concorso. In alcune, come Piemonte e Toscana, le farmacie sono in via d’apertura o addirittura aperte a seguito della necessaria autorizzazione da parte dell’Autorità amministrativa competente. Tuttavia, sia in queste Regioni come in altre, dove le graduatorie sono state già pubblicate o meno, sono sorti o potrebbero sorgere numerosi problemi a seguito della pubblicazione di un provvedimento della Regione Emilia Romagna del 14 dicembre 2012 che, sposando la tesi della ormai nota circolare del Ministero della Salute del 26 novembre 2012, ha stabilito che la titolarità della farmacia vinta “verrà rilasciata unica pro indiviso” anche nei casi in cui la farmacia è stata assegnata ad associazioni tra farmacisti che per la gestione dovranno necessariamente costituire una società tra farmacisti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Cosa potrà, quindi, accadere?
Accadrà che in alcune Regioni, o meglio in alcuni Comuni, che non seguiranno i dettami del citato provvedimento, l’autorizzazione verrà rilasciata a favore delle neo costituite società tra i farmacisti vincitori in forma associata ed in altre che terranno conto, viceversa, della tesi emiliana la stessa autorizzazione all’esercizio della farmacia verrà rilasciata a favore dei singoli farmacisti pro indiviso.

La conseguenza?
Aldilà delle conseguenze in materia di gestione della farmacia ed ai vari problemi inerenti l’ereditarietà, il trasferimento di quote e/o aziende, etc., si potrebbero venire a creare casi in cui alcuni soggetti potranno vedersi assegnare più farmacie nei concorsi ove hanno partecipato ed altri vedersi escludere dalle graduatorie o negata l’autorizzazione all’apertura di una seconda farmacia.

Cosa si può fare a questo punto?
Purtroppo, ritengo che, a prescindere dalle lodevoli iniziative politiche volte ad ottenere chiarimenti, la soluzione potrà darla solo la Magistratura Amministrativa ed in tal senso già è noto che alcuni interessati stiano impugnando il provvedimento emiliano per avere un esito che in un modo o nell’altro risolva i dubbi dei molti farmacisti che potrebbero vedersi assegnare due sedi farmaceutiche in diverse regioni o che, comunque, occupano una posizione tale in graduatoria da poter sperare nella duplice assegnazione.

Vi sono altri problemi?
Purtroppo si ed uno di questi è stato creato proprio dal Consiglio di Stato (sent. 5667 del 14/12/2015 ndr) il quale ha riconosciuto che la maggiorazione prevista all’art. 9 L.221/1968 a favore dei farmacisti rurali non debba tener conto del limite di 35 punti previsto per “l’attività professionale svolta”.
Questa sentenza che, è opportuno precisare, è avvenuta per dirimere una controversia relativa ad un concorso ordinario della Regione Sardegna e non uno dei concorsi straordinari ultimi, ha fatto si che molti farmacisti rurali chiedessero il riconoscimento dei propri titoli anche nell’ambito degli ultimi concorsi straordinari. Con la conseguenza che le Regioni si trovano ora dinanzi ad un dubbio di difficile soluzione.
 
Perché? Non dovrebbero rivedere le graduatorie?
Se la sentenza del Consiglio di Stato fosse riferibile anche ai concorsi straordinari sì ma se, a seguito di eventuali provvedimenti di rettifica, l’Autorità Giudiziaria interessata della questione magari dai farmacisti non rurali “scavalcati” in graduatoria, affermasse il contrario le Regioni dovrebbero nuovamente fare un passo indietro magari sostenendo anche i costi di tutti i giudizi incardinati.
 
E quindi?
Sicuramente, non saprei cosa rispondere, so che anche per questo motivo, in molti si stanno rivolgendo all’Autorità Giudiziaria per avere una decisione che, anche in questo caso, dirima definitivamente ogni dubbio.
01 febbraio 2016
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