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Specializzandi assunti a tempo determinato. Via libera dalla Stato-Regioni alle regole per la formazione-lavoro
Approvato oggi Conferenza il decreto con l’accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi a partire dal terzo anno come normato dalla legge di Bilancio 2019. Interessati all'accordo sono gli specializzandi medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi. IL TESTO
02 DIC - Via libera oggi in Conferenza Stato-Regioni l’Accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi a partire dal terzo anno come normato dalla legge di Bilancio 2019.
 
La Manovra 2019 ha stabilito infatti che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
 
L’accordo in sostanza rappresenta il modello base che Regioni e Università dovranno sottoscrivere per organizzare la formazione-lavoro degli specializzandi.
 
La formazione pratica dovrà essere svolta nell’azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.
 
L’Università riconoscerà le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
 
Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie potranno svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
 
Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
 
Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: - stipendio tabellare; - indennità di specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
 
Il medico specializzando assunto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.
 
Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall’odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie ove siano esaurite le graduatorie per la medesima disciplina.
 
L.F.
02 dicembre 2021
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