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Green pass esteso. Via libera all’unanimità dal CdM. Sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati. Obbligo per farmacie di offrire tamponi a prezzo calmierato per tutto il 2021
Contestualmente all'estensione dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori pubblici e privati arriva anche l'obbligo per tutte le farmacie di offrire tamponi a prezzi calmierati che, ricordiamo, sono di 8 euro per i minori e 15 euro per i maggiorenni. Le sanzioni per i lavoratori senza green pass saranno essere equiparate a quelle applicate al mondo della scuola, ossia dopo 5 giorni sospensione senza stipendio. LA BOZZA
16 SET - Via libera all'unanimità in Consiglio dei Ministri al decreto che estende l'obbligo di green pass anche ai lavoratori del settore pubblico e privato. Diverse le novità introdotte, dai tamponi in farmacia a prezzi calmierati fino al 31 dicembre al rilascio del green pass contestualmente alla somministrazione della dose vaccinale per chi è guarito. Previste anche sanzioni per i lavoratori senza green pass equiparabili a quelle applicate al mondo della scuola, ossia dopo 5 giorni sospensione senza stipendio. L'unica differenza dovrebbe essere che non si pagheranno i contributi per la sospensione.
 
"Da pochi giorni hanno riaperto le scuole, è ripreso il lavoro delle persone e si tende a vivere un po' più nei luoghi al chiuso rispetto all'estate. Seguiamo la curva epidemica con grande attenzione e proviamo con questa misura a creare condizioni per rendere i luoghi dove le persone si aggregano il più sicuri possibile. Si dovrà aprire ora un tema di capienza dentro stadi, cinema, teatri etc. Monitoriamo la reazione della curva in questi giorni e, se questa reggerà, si allargheranno le maglie e si valuteranno nuove decisioni", ha commentato in conferenza stampa il ministro della Salute, Roberto Speranza.
 
Ma vediamo più nel dettaglio cosa prevede il decreto.

Green pass in ambito lavorativo pubblico. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro è fatto obbligo di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 
I datori di lavoro dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi. I lavoratori senza green pass al momento dell’accesso al luogo di lavorovengono considerati assenti ingiustificati e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione prevista anche una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
 
Green pass in ambito lavorativo privato. Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. Ovviamente anche in questo caso la disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
 
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa. Per il periodo di sospensione considerati assenti ingiustificati, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. In caso di violazione prevista anche una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. Test antigenici rapidi. L'offerta di tamponi rapidi a prezzi calmierati in farmacia viene estesa fino al 31 dicembre 2021 (il Dl green pass l'aveva fissata fino al 30 novembre). I tamponi gratuiti oggi previsti solo per i cittadini con disabilità o incondizionate di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione, vengono estesi a tutti i cittadini esentati dalla vaccinazione con idonea certificazione medica.   Oobbligo per tutte le farmacie di offrire tamponi a prezzi calmierati, ricordiamo, sono di 8 euro per i minori e 15 euro per i maggiorenni. Il tampone a 8 euro potrebbe essere offerto anche a chi fa attività nel volontariato. Le farmacie che non applicheranno i prezzi calmierati rischiano 30 giorni di chiusura.   Durata delle certificazioni verdi Covid. Il green pass sarà valido contestulmente con la somministrazione della prima dose vaccinale per chi è guarito. A coloro che sono stati identificati come casi accertati al Sars-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo è rilasciata il green pass e avrà validità di 12 mesi a decorrere dalla guarigione.  
16 settembre 2021
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