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Delega Irccs. Via libera alla riforma dalla Commissione Affari sociali. Ma al momento resta fuori il tema della stabilizzazione dei precari
Durante l'esame in XII Commissione alla Camera, tutti i Gruppi hanno depositato emendamenti finalizzati a meglio tutelare il personale della ricerca. Non è stato però possibile superare le obiezioni del Mef, neanche in relazione alla possibilità di accogliere un ordine del giorno di carattere vincolante. Questo perché, sulla base della previsione contenuta nel Pnrr, il disegno di legge in oggetto presenta un'invarianza finanziaria.
19 MAG -

La commissione Affari sociali della Camera ha approvato il testo deldisegno di legge che delega il governo al riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) già licenziato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute Roberto Speranza, lo scorso 11 febbraio 2022.

Nella “Missione 6 – Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) era previsto, entro il 2022, con decreto legislativo del Ministro della salute, il riordino della rete degli Irccs al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. Il disegno di legge all’esame stabilisce i principi di delega volti al raggiungimento di questi obiettivi. 

Il provvedimento approvato consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Durante l’esame in sede referente sono state apportate diffuse modifiche che non hanno però inciso sull’impianto del disegno di legge delega.

Al comma 1, si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, ed elenca i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega. Durante l’esame in sede referente si precisa l’ulteriore finalità del provvedimento di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Ssn in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.

In particolare sono 15 i principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q). Tra le novità, si è ritenuto necessario prolungare a quattro anni (oggi sono due) il termine entro il quale gli Irccs devono inviare al Ministero i dati aggiornati per la conferma del riconoscimento. Durante l’esame in sede referente si è allineata su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente. Si prevede poi la necessità di considerare ai fini del riconoscimento, in via prioritaria, il criterio di localizzazione territoriale dell’Istituto e quello del bacino minimo di riferimento per ciascuna area tematica, garantendo un’equa distribuzione sul territorio nazionale.

Si punta inoltre a promuovere, nel rispetto dell’autonomia regionale, il coordinamento tra la direzione generale e la direzione scientifica degli Irccs, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l’attività di ricerca e quella di assistenza. Si prevede la necessità di disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli Irccs di diritto pubblico nel senso di rendere compatibile il predetto incarico con l’attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell’interesse esclusivo dell’istituto di appartenenza nonché il trattamento economico equiparato a quello del direttore generale.

Quanto al personale, tutti i Gruppi hanno depositato emendamenti finalizzati a meglio tutelare il personale della ricerca. Non è stato però possibile superare le obiezioni del Mef, neanche in relazione alla possibilità di accogliere un ordine del giorno di carattere vincolante. Questo perché, sulla base della previsione contenuta nel Pnrr, il disegno di legge in oggetto presenta un'invarianza finanziaria. 

Passando al comma 2, qui si dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Ai sensi del comma 3, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera e al Senato  per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.

Il comma 4 dispone che entro trentasei mesi mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. 

Infine, il comma 5 precisa che dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19 maggio 2022
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