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Specializzandi in farmacia. In Gazzetta l’accordo quadro per lo svolgimento della formazione e per l’assunzione a tempo determinato
L'accordo era stato già oggetto di intesa in Stato Regioni a novembre e poi è stato vidimato dalla Corte dei conti a fine marzo per essere quindi pubblicato in GU il 20 aprile scorso. Il testo disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno, come normato dalla legge di Bilancio 2019.
27 APR -

In attuazione dei citati commi 547 e 548-bis della legge di Bilancio 2019, con decreto MUR 10 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20.4.2022 (clicca qui), è stato adottato l'Accordo quadro che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi.

Ma cosa prevedevano nello specifico i commi da 547 a 548-bis della legge 145/2018. Questi disponevano tra l’altro che:

− a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

−  l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;

−  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

−  i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale; essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

−  gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;

−  con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

Tornando all'accordo quadro, in sostanza questo costituisce il modello base che Regioni e Università dovranno sottoscrivere per organizzare la formazione-lavoro degli specializzandi. L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sonoconcentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell’area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività, ove spettante;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.

Resta ferma la possibilità per le aziende, le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedereall’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

27 aprile 2022
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