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Riforma delle professioni. Via libera del Governo. Ecco il testo
 
Approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, lo schema di Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche. Per la sanità resta però salva la normativa vigente in materia di educazione continua e di istituzione di organi disciplinari. Il testo del Dpr e la relazione illustrativa.
 
15 GIU - Nuove norme sull’accesso alla professione, sull’obbligo di assicurazione, sulla libera concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali. Il Consiglio dei Ministri di stamani ha infatti dato il via libera, in via preliminare, allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove disposizioni in materia di professioni regolamentate, come previsto dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011.

Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la specificità della materia, la sanità resta infatti esclusa dalle nuove regole riguardanti la formazione continua e l’istituzione di organi disciplinari, per le quali restano salve le disposizioni già vigenti.

Ecco, invece, quali sono in sintesi le novità riguardanti anche le professioni della sanità.

Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini, collegi, albi o registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, allorché l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche professionalità. A tali professioni si applicano le disposizioni del decreto di riforma, salve le deroghe contenute nella legge di delegificazione per le professioni sanitarie sia in tema di formazione continua permanente che in materia di istituzione di organi disciplinari.
    
Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività professionale
L’accesso alle professioni regolamentate è libero e sono vietate le limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l’esercizio della professione. Limitazioni possono essere consentite dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.
Il principio della libertà dell’esercizio delle professione è fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico.
Sono vietate anche le limitazioni del numero di persone abilitate ad esercitare la professione su tutto o parte del territorio dello Stato, tranne nel caso di deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute.
Limitazioni spaziali strettamente funzionali all’esercizio della professione sono previste per le attività professionali svolte alle dipendenze di enti o altri professionisti.
Vietate, invece, limitazioni discriminatorie all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società.
       
Art. 3 Albo unico nazionale
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali costituisce l’albo unico nazionale degli iscritti, che è tenuto dal consiglio nazionale di ciascun ordine o collegio. I dati degli albi territoriali devono essere trasmessi telematicamente all’albo unico nazionale.

Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità informativa
È incentivata la concorrenza e la pubblicità informativa dell’attività professionale. Nel concetto di pubblicità informativa deve comprendersi, logicamente, la pubblicità comparativa in termini assoluti e non quella comparativa in senso stretto, tradotta con raffronti relativi ad altri specifici professionisti. Tale pubblicità è ammessa con ogni mezzo e può concernere anche le specializzazioni ed i titoli posseduti dal professionista, l’organizzazione dello studio professionale, nel senso della sua composizione, nonché i compensi richiesti per le prestazioni.
Le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all’oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità e al decoro professionale, devono rispettare criteri di veridicità e correttezza e non possono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie, né, logicamente, devono violare l’obbligo del segreto professionale. La pubblicità scorretta ed ingannevole integra per il professionista che l’ha adottata illecito disciplinare.

Art. 5 Obbligo di assicurazione
Oggetto dell’assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti o valori ricevuti dal cliente. L’obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.

Art. 6 Tirocinio per l’accesso
Il tirocinio professionale, obbligatorio dura diciotto mesi. Il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale tiene il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità. Inoltre il tirocinio può essere svolto, per non più di sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. È incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico e può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, salvo eccezioni di legge.


Art. 8 Incompatibilità
L’attività professionale è incompatibile solo con altre attività che possano pregiudicare l’autonomia e indipendenza di giudizio. La norma quindi esprime una regola generale di libera esplicazione di altre attività, anche professionali. Resta naturalmente ferma la disciplina delle incompatibilità con il lavoro pubblico dipendente, regolata dal relativo ordinamento.
 
 
15 giugno 2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
allegati*
:: Schema di Dpr in materia di professioni regolamentate
:: Relazione illustrativa allo Schema di Dpr in materia di professioni regolamentate
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