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Ecm. Le linee guida in Gazzetta Ufficiale
 
Obbligatori 150 crediti formativi nel triennio, nuove linee guida per l'accreditamento, albo dei provider, compiti di Ordini e Collegi, liberi professionisti, obiettivi formativi,  controllo della qualità. Ecco il testo dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni, correlato di allegato A, allegato 1 e allegato 2.
 
15 MAG - Pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 maggio 2012 l'accordo 19 aprile 2012 sul nuovo sistema di formazione continua in medicina.

Un documento ampio e articolato, che definisce tutte le norme prodotte nel passaggio tra la prima fase Ecm, quando venivano accreditati i singoli eventi, e la situazione attuale, che prevede l’accreditamento dei provider, introducendo anche alcune novità sia riguardo alle materie dei corsi organizzati da Ordini e Collegi, sia sulle scelte formative dei singoli professionisti.

Sette gli argomenti presi in esame: le Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider, a livello nazionale e regionale; l’istituzione dell’Albo dei provider; i crediti formativi richiesti per il triennio 2011-2013; le regole per i corsi tenuti da Ordini e Collegi; gli obiettivi formativi del programma Ecm; il sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità; le regole per i liberi professionisti.

Linee Guida per i Manuali di Accreditamento dei provider
Le Linee Guida definiscono i requisiti minimi richiesti per accreditare un soggetto organizzatore di eventi formativi, ovvero un provider, che erano già stati anticipati nel Forum Ecm di Cernobbio.
Sono indicate minuziosamente le caratteristiche societarie dell’aspirante provider, le risorse finanziarie e organizzative che deve dimostrare di avere, le procedure per il controllo della qualità dell’offerta formativa.
Misure precise anche in tema di sponsorizzazioni, che non devono sovrapporsi ai momenti formativi, e conflitto di interesse di provider e docenti.
Soddisfatti questi requisiti i provider avranno un accreditamento provvisorio valido al massimo per due anni. L’accreditamento definitivo potrà essere richiesto dopo 12 mesi, per i soggetti che hanno almeno tre anni di esperienza nel campo, o 18 mesi, per i nuovi provider.
Inoltre ogni anno il 10% dei provider dovrà essere ispezionato dall’Ente che lo ha accreditato (commissione nazionale, regionale o provinciale) per verificare requisiti e qualità.
Le Linee Guida saranno la base per la definizione dei Manuali di accreditamento a livello regionale, che saranno poi vagliati dalla Commissione nazionale Ecm, e che dovranno rispettare i criteri fondamentali già definiti negli Accordi Stato Regione e riguardanti: l’attribuzione di crediti per evento; la qualità della formazione; la garanzia di indipendenza dell’evento formativo. Nel caso in cui il Manuale Regionale, valutato dal Comitato Tecnico delle Regioni, non rispetti i criteri previsti, il Comitato nel chiederà la modifica; nel caso in cui la Regione non voglia portare correzioni chiederà un contraddittorio con la Commissione nazionale; se al termine di questa procedura le posizioni resteranno distanti, gli eventi accreditati da quella Regione avranno valore solo in ambito regionale.

Albo nazionale dei provider
L’Albo sarà curato dalla Commissione nazionale Ecm e includerà sia i provider accreditati a livello nazionale che quelli accreditati a livello regionale o provinciale. Nell’Albo saranno raccolte anche le segnalazioni di criticità rilevate dal sistema di controllo della qualità.
Crediti formativi per il triennio 2011-2013
Confermati in 150 i crediti formativi richiesti complessivamente per il triennio. Per ogni anno i professionisti dovranno acquisire un minimo di 25 crediti e un massimo di 75. Sarà possibile farsi riconoscere anche un massimo di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010.
Per i professionisti sanitari del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30, con un minimo di 15.
Maggiore flessibilità sui crediti annui per i liberi professionisti (vedi sotto).

Ordini e Collegi
Gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e le relative Federazioni, oltre ad avere un ruolo nella certificazione della formazione, hanno un ruolo attivo nell’organizzazione di corsi. Accanto alle materie “proprie” di questi soggetti istituzionali (etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese e comunicazione), il documento prevede la possibilità che Ordini e Collegi organizzino anche corsi su materie tecnico-professionali, ma in modo da non superare il 50% dell’offerta complessiva.

Obiettivi formativi
Sono 29 le aree in cui si articolano gli obiettivi formativi dei corsi, che vanno a comporre il “dossier formativo individuale di ciascun professionista, che dovrà bilanciare obiettivi formativi di sistema (con tematiche valide per tutti), obiettivi formativi di processo (con tematiche legate al miglioramento della qualità dei processi nella specifica area sanitaria in cui si opera) e obiettivi formativi tecnico-professionali (rivolti all’acquisizione di conoscenze e competenze nel settore di attività).
Indicati come di particolare rilievo per il Ssn e i Ssr le tematiche legate all’umanizzazione delle cure e terapia del dolore e alla qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali.
Non potranno rientrare nel sistema Ecm i corsi di formazione sulle medicine non convenzionali, che potranno essere oggetto di corsi soltanto se il programma prevede prove di efficacia e un confronto con la medicina tradizionale. Le medicine non convenzionali, limitatamente a fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, agopuntura, ayurvedica e medicina antroposofica, potranno rientrare solo nei corsi rivolti a medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti.

Controlli, verifiche e monitoraggio della qualità
Gli organismi di controllo sono due. Il Comitato di garanzia, già previsto dall’accordo Stato Regioni del 2009, costituito in seno alla Commissione nazionale Ecm e composto di 5 membri. In analogia le Regioni e le Province potranno approntare Comitati di Garanzia locali.
Confermati anche i compiti dell’Osservatorio nazionale sulla formazione continua, previsto già nel 2007, e “replicato” poi negli Osservatori regionali.
L’anagrafica dei crediti formativi resta competenza del Cogeaps, il Consorzio che fa capo agli Ordini e alle Associazioni professionali.

Liberi professionisti
I liberi professionisti avranno una maggiore flessibilità nell’acquisizione dei crediti annuali. Proprio per rispondere alle loro esigenze formative si è data la possibilità ad Ordini, Collegi e associazioni professionali di organizzare corsi su materie tecnico-professionali, che però non potranno avere sponsorizzazioni commerciali e dovranno essere gratuiti o a costo minimo.
 
 
15 maggio 2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
allegati*
:: ACCORDO 19 aprile 2012
:: Allegato A
:: Allegato 2
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