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Bonus Covid. Boccia tenta di spegnere le polemiche: “Governo non ha impugnato nessuna legge”. Ma Regioni chiedono confronto
Il Ministro per gli Affari regionali interviene dopo la levata di scudi del Piemonte e ribadisce che il Cdm non ha impugnato la legge regionale sulla premialità al personale impegnato nella lotta al Covid. Ma il presidente delle Regioni Bonaccini scrive all’Esecutivo per un confronto dopo che la Ragioneria dello Stato in una nota ha bocciato l’interpretazione sul quantum delle risorse fatta dalle Regioni in merito alle misure del Dl Rilancio.
10 LUG - “La notizia per cui il governo avrebbe bloccato il bonus della Regione Piemonte per medici e infermieri impegnati durante il Covid-19 è destituita da ogni fondamento. La legge regionale n.12 del Piemonte che consente di aumentare la premialità per il personale sanitario con le risorse regionali non è stata oggetto di impugnativa da parte del Consiglio dei ministri”. Così in una nota l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia interviene sulla polemica sollevata in primis dal Piemonte e poi fatta propria dalle Regioni in merito alla bocciatura fatta dalla Ragioneria dello Stato alla legge piemontese (ma estendibile anche ad altre Regioni) in l’interpretazione sul quantum delle risorse fatta dalle Regioni in merito alle misure del Dl Rilancio.
 
Chiarito definitivamente che il Cdm non ha impugnato nessuna legge, rimane però in ballo la questione della nota della Ragioneria dello Stato. Le Regioni infatti temono che la Corte dei conti possa far propria l’interpretazione della Ragioneria della norma del Dl Rilancio e contestare un danno erariale alle Regioni.
 
Per questo motivo, come anticipato, il presidente delle Regioni, Stefano Bonaccini, ieri ha preso carta e penna e ha scritto ai Ministri di Economia, Salute e Affari Regionali per chiedere un confronto e ribadire che l’interpretazione della normativa giusta è quella fatta dagli Enti locali.
 
“Come è noto – scrive Bonaccini nella missiva che Quotidiano Sanità ha potuto visionare - l’articolo 1 del D.L. 18/2020 e s.m. e i. ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e le Province Autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. I relativi importi sono indicati per ciascuna di esse nella tabella A allegata allo stesso decreto. L’articolo 2, comma 6 del D.L.34/2020 nel modificare ed integrare il citato art. 1 del D.L. 18/2020, ha aggiunto, al secondo comma, le seguenti parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018””.
 
“Giova ricordare – rileva Bonaccini - che tale modifica era stata richiesta da tutte le Regioni e faceva parte della manovra emendativa presentata dalla Conferenza delle Regioni già in sede di conversione dei D.L. n.14 e 18/2020”.
Bonaccini entra poi nello specifico e spiega l’interpretazione della norma fatta dalle Regioni. “Le Regioni hanno interpretato la predetta disposizione nel senso di un’autorizzazione ad incrementare i fondi contrattuali, oltre che della somma indicata nella citata tabella A), di una ulteriore somma pari al doppio della prima. Ad esempio, qualora tale tabella abbia assegnato ad una Regione la somma di € 20.000.000, si è ritenuto che l’ulteriore importo stanziabile con risorse regionali potesse arrivare fino a € 40.000.000. D’altro canto in fase di stesura dell’emendamento poi tradotto in norma si era ragionato su due alternative, “tali importi possono essere incrementati fino all’ammontare degli stessi” o “tali importi possono essere incrementati fino al doppio degli stessi”, optando alla fine per questa seconda ipotesi. Si era infatti valutato, anche sulla base dei primi riscontri dalle aziende, che fossero necessarie risorse più importanti al fine di remunerare oltre alle prestazioni di lavoro straordinario, le indennità legate alle prestazioni di lavoro nonché le specifiche progettualità con incremento delle quote di produttività e risultato”.
 
“Sulla base di questa interpretazione – sottolinea Bonaccini - molte Regioni, sia attraverso prodromici interventi normativi che con deliberazioni di giunta regionale, hanno sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto attraverso i quali sono stati impartiti indirizzi per la ripartizione e la finalizzazione delle risorse complessive a livello aziendale. A quanto si apprende sembrerebbe che la predetta interpretazione non sia condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che, in sede di esame di una Legge della Regione Piemonte (con la quale si prevede, per assicurare al personale coinvolto nell’emergenza Covid i benefici previsti dall’art. 1 del D.L. 18/2020, di destinare risorse aggiuntive pari al doppio di quelle stanziato dalla Stato), abbia sostenuto che l’importo stanziabile a livello regionale non può superare la quota assegnata dallo Stato alla stessa Regione Piemonte. Ad avviso delle Regioni e delle Province autonome, la predetta interpretazione ministeriale non corrisponde al significato delle parole contenute nel testo legislativo”.
 
“Sarebbe pertanto opportuno e necessario – conclude - un confronto tra codeste Amministrazioni centrali e le Regioni da tenersi in tempi rapidi”
10 luglio 2020
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