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Agrofarmaci. Da Ministero Salute riesame dei prodotti destinati alla cura del giardino domestico
"La disponibilità di criteri di valutazione dei rischi specifici per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari fornirà un ulteriore argomento su cui i Ministeri coinvolti e le parti interessate potranno confrontarsi, ai fini della revisione dei requisiti di non ammissibilità attualmente previsti. Assicuro che il Ministero della salute intende avviare, ove possibile anche prima delle vacanze estive, il riesame di questi prodotti". Così il viceministro della Salute rispondendo all'interrogazione di Taricco (Pd).
01 LUG - "La disponibilità di criteri di valutazione dei rischi specifici per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari fornirà un ulteriore argomento su cui i Ministeri coinvolti e le parti interessate potranno confrontarsi, ai fini della revisione dei requisiti di non ammissibilità attualmente previsti. Assicuro che il Ministero della salute intende avviare, ove possibile anche prima delle vacanze estive, il riesame dei prodotti destinati alla cura del giardino domestico".
 
Così questa mattina il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha risposto in Commissione Sanità al Senato all'interrogazione sul mercato degli agrofarmaci ad uso hobbistico presentata da Mino Taricco (Pd).
 
Riportiamo di seguito la risposta integrale del viceministro Sileri:
 
"In merito a quanto delineato nell’interrogazione parlamentare in esame, si segnala che con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 gennaio 2018, n. 33, recante “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”, sono state adottate “specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali”, secondo le previsioni dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. 14 agosto 2012, n.150, “Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”. 
 
Detta direttiva ha introdotto una serie di misure atte a promuovere l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente derivanti dall'utilizzo di tali prodotti.
Per quanto concerne l’uso “professionale” dei prodotti fitosanitari, il legislatore comunitario ha individuato nella formazione certificata degli operatori l’elemento cardine per il raggiungimento dell’obiettivo dell’uso sostenibile, ed ha previsto l’implementazione, da parte di ciascun Stato membro, di un sistema di formazione certificata in linea con i contenuti della direttiva. 
Per quanto riguarda l’uso “non professionale” dei prodotti fitosanitari, il legislatore comunitario non ha fornito gli elementi tecnici e giuridici per un’armonizzazione piena del settore. 
 
Infatti, con la direttiva in questione sono state date solo indicazioni generali per l’individuazione di tali prodotti, rinviando agli Stati membri la definizione dei requisiti specifici e delle misure per un uso sicuro. 
La citata direttiva, riguardo agli “utilizzatori non professionali”, evidenzia che “è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti”, e dispone che: “gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l’uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l’uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi”. 

Il decreto interministeriale n. 33/2018 ha dato attuazione, nel nostro Paese, al mandato conferito agli Stati membri dalla direttiva, disciplinando per la prima volta, in modo organico, la categoria dei prodotti fitosanitari per uso non professionale.
I prodotti fitosanitari per uso non professionale, utilizzabili sia su colture edibili che su piante ornamentali, sono liberamente accessibili a qualunque acquirente, anche se privo delle conoscenze minime per un uso corretto del prodotto e delle misure necessarie ad assicurare un’adeguata protezione della salute, con riguardo all’utilizzatore stesso e ai soggetti terzi accidentalmente esposti, ed anche attraverso i residui negli alimenti vegetali trattati e dell’ambiente.

Il decreto interministeriale n. 33/2018, nel relativo Allegato, ha introdotto requisiti specifici relativi alla classificazione di pericolo, del prodotto e dei suoi componenti, formulazione, confezionamento e taglia. 

In particolare, esso ha previsto che tali prodotti siano esenti da classificazione di pericolo, e che nella loro composizione non figurino sostanze e coformulanti con proprietà tossicologiche preoccupanti per effetti pericolosi sulla salute umana o per l’ambiente.
I requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 33/2018 assicurano che dalla composizione dei prodotti per uso non professionale siano escluse le sostanze attive più pericolose: sono consentite la maggior parte di quelle ammesse in agricoltura biologica, tuttavia non è accoglibile la richiesta di consentire l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica. 

Tali prodotti sono destinati all’uso professionale, e valutati ed autorizzati esclusivamente per l’uso da parte di operatori che hanno ricevuto un’apposita formazione certificata, addestrati nella manipolazione di prodotti fitosanitari, e che operano in un contesto controllato di livello professionale.
Tenuto conto della necessità per le imprese del settore di disporre di un congruo periodo di tempo per conformare i prodotti secondo i requisiti previsti, proporre nuove formulazioni ed eventualmente adeguare i sistemi di produzione, il decreto n. 33/2018 ha previsto “Misure transitorie”, che hanno mantenuto le limitazioni di vendita già previste dalla normativa nazionale, consentendo l’acquisto e l’utilizzo da parte degli utilizzatori non professionali dei prodotti fitosanitari esistenti, con esclusione di quelli con profilo tossicologico particolarmente preoccupante per la salute umana (nocivi e tossici); inoltre, al fine di minimizzare l’uso improprio di tali prodotti sono state previste limitazioni di taglia.

Tali misure, introdotte al solo scopo di consentire alle imprese un tempo congruo di adattamento, hanno di fatto prolungato la durata delle disposizioni nazionali previgenti al d.lgs. n. 150/2012, adottate con il DPR 23 aprile 2001, n. 290 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e non rispondenti agli obiettivi della direttiva sull’uso sostenibile n. 2009/128/CE. 

Il “mandato” del legislatore comunitario e l’evoluzione della sensibilità collettiva sempre più attenta alle problematiche ambientali, oltre che al tema della sicurezza alimentare, impongono un approccio diverso, orientato alla sostenibilità nella sua accezione più ampia. 
Sebbene la durata totale delle misure sarà di gran lunga superiore ai 24 mesi inizialmente previsti, anche in virtù della recente proroga di ulteriori 18 mesi, non sono stati, ad oggi, proposti prodotti innovativi che rispondano alle esigenze di difesa delle colture a livello non professionale e che garantiscano, nel contempo, un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente e la piena implementazione del “mandato” comunitario.
I requisiti di ammissibilità previsti nell’Allegato del decreto n. 33/2018 non sono troppo dissimili da quelli definiti dagli altri Stati membri, ed in tutti i casi tali requisiti risultano basati sulle caratteristiche tossicologiche intrinseche dei prodotti e delle sostanze attive (classificazione di pericolo), e non sulla valutazione dei rischi conseguenti all’impiego. 

Ciò in considerazione del fatto che ad oggi non sono disponibili, né a livello comunitario né nazionale, scenari e modelli di valutazione dell’esposizione specifici per il livello non professionale.
Tenendo conto dell’indisponibilità degli scenari e dei modelli di valutazione, il decreto n. 33/2018 ha individuato i requisiti generali e previsto una valutazione del rischio caso per caso, in relazione ai possibili impieghi richiesti. 
Il Ministero della salute si è reso prontamente disponibile ad esaminare il modello proposto dalla maggiore organizzazione di categoria, sebbene ciò abbia procrastinato l’avvio della procedura di riesame dei prodotti. 

L’approfondimento è stato condotto da un Gruppo di lavoro appositamente costituito, che ha proseguito la propria attività anche durante il “lockdown” causato dal COVID-19, seppure con un certo inevitabile rallentamento, giungendo a condividere buona parte del documento: è attualmente in corso la consultazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, operante presso il Ministero della salute. 
La disponibilità di criteri di valutazione dei rischi specifici per l’uso non professionale dei prodotti fitosanitari fornirà un ulteriore argomento su cui i Ministeri coinvolti e le parti interessate potranno confrontarsi, ai fini della revisione dei requisiti di non ammissibilità attualmente previsti. 
Infatti, trattandosi di un decreto interministeriale, la revisione richiede il lavoro sinergico dei 3 Ministeri concertanti. 

Per quanto di diretta competenza, sottolineo che il Ministero della salute ha sempre dato prova di ampia disponibilità, convocando una prima riunione di coordinamento già nell’aprile 2018, con la partecipazione della suddetta organizzazione di categoria, degli esperti del settore e dei Ministeri coinvolti, e ponendo le basi per l’avvio di un confronto di merito su una proposta del modello. 
Assicuro che il Ministero della salute intende avviare, ove possibile anche prima delle vacanze estive, il riesame dei prodotti destinati alla cura del giardino domestico".  
01 luglio 2020
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