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Mascherine. Precisazione dell’Agenzia delle Dogane: “Su quelle generiche Iva resta al 22%”
L’Agenzia ricorda che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale" e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, il beneficio introdotto dal Decreto Rilancio può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa norma e cioè le sole mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. LA CIRCOLARE
09 GIU - L'Agenzia delle Dogana interviene con una circolare per chiarire quali tipologie di mascherine possano usufruire dell'esenzione dell'Iva, così come previsto dal Decreto Rilancio. Facendo riferimento all'articolo 124, commi 1 e 2, si spiega che l'esenzione è valida solo per le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, mentre per le "mascherine generiche (o filtranti)" resterà in vigore l’aliquota ordinaria del 22%.
 
Più nel dettaglio, la circolare spiega che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa”.
 
Infatti, nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’art. 124, comma 1, ha aggiunto alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr 633/1972, sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3” e mai quelle "generiche".
 
Quanto poi ad alcuni dubbi interpretativi sulla decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota Iva del 5%, il documento conferma che l’esenzione dell’Iva decorre dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, non essendo in alcun modo configurabile un’efficacia retroattiva, “neppure sulla scorta di una lettura estensiva della Decisione della Commissione Europea 491/2020 del 3 aprile 2020 posto che tale Decisione, pur ispirata dalla finalità di consentire agevolazioni fiscali alle importazioni aventi ad oggetto una determinata tipologia di beni utili per la prevenzione e la lotta al contagio da Covid-19, ha caratteristiche sue proprie, per scopo delle transazioni e platea dei soggetti beneficiari, tali da impedirne qualsivoglia interpretazione estensiva”.

A decorrere, poi, dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni di questi beni si applicherà l’aliquota Iva nella misura del 5%.
 
Infine, la circolare rende noti i codici delle corrispondenti voci della tariffa doganale (Taric), relativi ai vari beni oggetto dell’agevolazione Iva in questione, ai quali è stato associato, nella tariffa stessa, il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al prossimo 31 dicembre, nella casella 33 della dichiarazione doganale di importazione (Dau).
 
G.R.
09 giugno 2020
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