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Coronavirus. Credito d’imposta al 50% anche per mascherine, guanti, tute e occhiali. Stop anche all’Iva su farmaci ad uso compassionevole ceduti gratuitamente
Le misure sono contenute nel Dl ‘Liquidità’ varato ieri dal Consiglio dei ministri. Estesi i benefici di credito anche agli acquisiti per i Dpi e prevista l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Vengono semplificate e velocizzate le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche. E introdotte disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza.
07 APR - Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. È quanto prevede una misura del Dl ‘Liquidità’ approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri
 
La disposizione secondo quanto ripoirta la relazione tecnica "estende le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti per le mani e i disinfettanti".
 
Inoltre sono state introdotte norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
 
"La disposizione - si legge nella relazione tecnica al provvedimento - mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell’IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l’emergenza".
 
E ancora, vengono semplificate e velocizzate le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza. "Tali pratiche che - si spiega nella relazione - sono estremamente preziose per monitorare l’andamento della malattia da Covid-19 anche in relazione alle sperimentazioni farmacologiche in corso di svolgimento, comportano la necessità, al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus, di un uso estensivo di apparati rx mobili direttamente al letto del paziente affetto da Covid-19, o presso il suo domicilio se non ospedalizzato, ma anche la realizzazione di aree di radiologia presso le nuove strutture, o riassetto delle esistenti, che siano dotate di apparati di TC, comunque indispensabili".
 
Infine, introdotte disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza. "Fermo restando il limite temporale dello stato d’emergenza, le modifiche sono finalizzate a disciplinare il programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l’uso terapeutico nominale per singolo paziente. Si è poi ritenuto di dover intervenire per meglio esplicitare gli ambiti di interesse, citando espressamente le tipologie di studi farmacologici coinvolti: studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV; studi osservazionali sui farmaci; e programmi di uso terapeutico compassionevole. Viene inoltre chiarita la modalità di gestione degli studi di fase I", si legge nella relazione illustrativa.
 
Da ultimo, "vista l’eccezionalità della situazione emergenziale e attesa la necessità di semplificare le procedure relative all’avvio della sperimentazione, è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrano nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione". 
07 aprile 2020
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