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Coronavirus. Isolamento per 14 giorni per chi entra in Italia. Ordinanza di Salute e Trasporti
Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre deve comunicare i motivi del viaggio e il suo indirizzo di dimora in Italia dove sarà sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. IL TESTO DELL’ORDINANZA
29 MAR - Sono entrate in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
 
Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea  aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
 
Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’Autorità sanitaria competente per  territorio  informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.  Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato. 
 
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza  sanitaria e  isolamento  fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  presso un'altra abitazione  o  dimora diversa  da quella segnalata all’Autorità  sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione  prevista con  l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che  verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
 
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e,  in  caso  di  trasporto  aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di  protezione  individuali.  Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,  dei  dispositivi  di  protezione individuale.
 
Le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
 
L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.
29 marzo 2020
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