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Coronavirus. Sì all’assunzione per 12 mesi dei medici specializzandi del 4º e 5º anno. Saltano gli arruolamenti straordinari dei medici laureati all’estero. Gli emendamenti del Governo
Depositati gli emendamenti dell'Esecutivo al decreto legge "Cura Italia". Oltre a queste due novità (ricordiamo che la richiesta dell'assuzione degli specializzandi era stata avanzata nei giorni scorsi dai sindacati medici) il Governo ha proposto anche una serie di emendamenti volti a "trasferire" nel decreto Cura Italia tutta una serie di norme già comprese negli altri due decreti legge varati in queste settimane e ciò al fine di avere un testo unico di riferimento per l'emergenza. GLI EMENDAMENTI
29 MAR - Pronti gli emendamenti del Governo con i quali si interverrà al Senato sia sul Decreto Cura Italia (n. 18/2020) che sul Decreto per il potenziamento del Ssn (n. 14/2020) e sul Decreto sulle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese (n. 9/2020). In particolare, come spiegato nella relazione tecnica, con la proposta emendativa si procede fondamentalmente ad una razionalizzazione delle disposizioni intervenute nella attuale situazione di emergenza sanitaria inserendo i contenuti dei decreti legge 9/2020 e 14/2020, all'interno del decreto Cura Italia. L'intento è dunque quello di mettere ordine tra i diversi interventi normativi accumulatisi nell'ultimo mese, inserendo le disposizioni all'interno di un unico Decreto legge. 
 
Ma oltre al coordinamento delle norme, con gli emendamenti del Governo sono state introdotte anche alcune novità. 
 
La primache accoglie in parte la richiesta dei sindacati medici, riguarda la possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione di vedersi affidati gli incarichi (della durata di 1 anno non rinnovabili), conferiti previa selezione, mediante colloquio orale, attraverso procedure comparative. Secondo il decreto legge in vigore (articolo 2 comma 1 del DL 14/2020), invece, questi incarichi si possono conferire solo ai medici già specializzati oltre che al restante personale sanitario.
 
L'emendamento governativo prevede inoltre che gli specializzandi incaricati restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
 
La seconda novità è invece la cancellazione del vecchio comma 4 dell'articolo 1 del DL 14/2020 che prevede la possibilità di affidare incarichi ai laureati in medicina e chirurgia, privi della cittadinanza italiana, abilitati all’esercizio della professione medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo. 
 
Fin qui le novità. Per il resto, come dicevamo, gli emendamenti del Governo si limitano a "spostare" nel Decreto Cura Italia le norme già contenute negli altri due Decreti legge emanati in queste settimane, e in particolare:
 
Dal Decreto sul potenziamento del Ssn confluiscono nel Cura Italia i seguenti articoli: art. 1 (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), art. 2 (Misure urgenti per l’accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale), art. 3 (Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli enti del Ssn), art. 4 (Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta), art. 5 (Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale), art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di volontariato), art. 7 (Sorveglianza sanitaria, che viene coordinato con le misure presenti nel Cura Italia), art. 8 (Unità speciali di continuità assistenziale), art. 10 (Assistenza a persone e alunni con disabilità), art. 10 (Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia), art. 11 (Misure di semplificazione per l’acquisto di dispositivi medici), art. 12 (Disposizioni per l’acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria), art. 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema sanitario), art. 14 (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale), art. 16 (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano).
 
Dal Decreto con le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese confluiscono invece questi altri articoli: art. 12 (Proroga validità Tessera sanitaria), e art. 34 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali).
 
Giovanni Rodriquez
29 marzo 2020
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