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Stato Regioni/1. Sicurezza degli alimenti: ecco il Piano di controllo nazionale pluriennale secondo le regole europee
Dieci aree dagli alimenti e la sicurezza alimentare fino all’uso e all’0etichettatura delle denominazioni protette. Il tutto con la collaborazione di diverse istituzioni  e un Nucleo permanente di coordinamento per il controllo del Piano che ne individua anche gli obiettivi strategici nazionali generali e i relativi obiettivi operativi. IL DOCUMENTO.
19 FEB - Sicurezza degli alimenti: il Titolo V del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che gli Stati Membri assicurano che i controlli ufficiali vengano effettuati sulla base di un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il territorio di propria competenza.

Il principio del Piano è che la sicurezza degli alimenti possa essere garantita solo con un approccio di filiera che compre tutti i fattori che intervengono direttamente o indirettamente nelle produzioni agro-zootecniche.

Il Piano, che approda in Stato Regioni per l’intesa, è articolato in 10 aree che costituiscono i settori sui quali si applicano i controlli ufficiali per la verifica del rispetto della normativa comunitaria:

1) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;

2) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;

3) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;

4) le prescrizioni in materia di salute animale;

5) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;

6) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

7) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

8) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;

9) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

10) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Le aree che il Piano riguarda coinvolgono le competenze di diverse strutture: il ministero della Salute (Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; Direzione Generale della prevenzione sanitaria; Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute); il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; quello dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le Regioni e le Province autonome; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; i NAS, le Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, le Capitanerie di porto-Guardia costiera, la Guardia di finanza.

Il Piano deve contenere informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi  di controllo ufficiale in ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa e ha due diverse finalità correlate tra loro:

1. Funzione descrittiva: il Piano, descrivendo il sistema dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera alimentare, deve fornire una salda base informativa per i servizi ispettivi della Commissione, che ne devono verificare l'attuazione;

2. Funzione strategico-gestionale: al fine di contribuire all'obiettivo comune di una efficace attuazione del Piano e della legislazione comunitaria, le autorità nazionali devono assicurare un adeguato coordinamento per la pianificazione e la realizzazione dei controlli ufficiali, che ne migliori l'efficacia a tutela dei cittadini.

La corretta attuazione del Piano richiede un elevato livello di collaborazione interistituzionale e presso tutte le amministrazioni coinvolte devono essere identificati referenti di livello direttivo e tecnici, con precise funzioni:

- referenti di livello direttivo, che alla luce del quadro d'insieme delineato dal Piano e dalla Relazione annuale, svolgono una funzione strategico-gestionale individuando, in considerazione dei rischi, percorsi integrati e coordinati di organizzazione delle attività e di gestione delle risorse;
- referenti tecnici, che curano la redazione e l'aggiornamento delle sezioni di propria competenza del PCNP e della Relazione annuale, per assolvere alla funzione descrittiva e fornire ai referenti del livello direttivo gli elementi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

Per assicurare il coordinamento tra tutte le componenti coinvolte, è costituito il Nucleo permanente di coordinamento del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) che individua gli obiettivi strategici nazionali generali del PCNP ed i relativi obiettivi operativi; verifica l'eventuale esistenza di sovrapposizioni tra le competenze e le attività di controllo di diverse Amministrazioni; valuta 1e eventuali esigenze di modifica del PCNP in base al regolamento europeo; definisce obiettivi e indicatori misurabili, individuando anche  le eventuali esigenze di coordinamento tra le diverse attività riportate nel PCNP; verifica   l'esistenza    di    eventuali carenze nell'attribuzione di funzioni e competenze alle diverse Amministrazioni; individua specifiche modalità di cooperazione, volte ad assicurare la razionalizzazione nell'impiego delle risorse.
19 febbraio 2020
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