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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale. Tutte le novità per le farmacie
Tra le disposizioni di interesse si segnala l’articolo 18-bis recante  introdotto con un emendamento a firma dei Senatori Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri. La disposizione prevede l’adeguamento, dal 1° gennaio 2018, delle soglie di fatturato al di sotto delle quali scattano, per le farmacie rurali, le agevolazioni sullo sconto dovuto al Ssn.
18 DIC - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 172/2017 è stato definitivamente convertito in legge il decreto-legge 148/ 2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (c.d. “decreto fiscale”), collegato alla Legge di Bilancio. Il provvedimento è in vigore dal 5 dicembre. Tra le disposizioni di interesse si segnala, anzitutto, l’articolo 18-bis recante “Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale”, introdotto con un emendamento a firma dei Senatori Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri. La disposizione prevede l’adeguamento, dal 1° gennaio 2018, delle soglie di fatturato al di sotto delle quali scattano, per le farmacie rurali, le agevolazioni sullo sconto dovuto al Ssn.

Con tale modifica, per le farmacie rurali, il fatturato non dovrà ora superare 450.000 euro, a fronte dell’attuale soglia fissata in 750 milioni delle vecchie lire. Per le altre farmacie, invece, la disposizione prevede che, sempre dal 1° gennaio 2018, le agevolazioni scattino con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva non superiore a euro 300.00 (anziché lire 500 milioni).
 
Si tratta di un significativo riconoscimento del ruolo svolto dai presidi rurali, unica realtà assistenziale accessibile nelle zone più critiche del territorio e di quei farmacisti che trovandosi quotidianamente a fronteggiare criticità ed emergenze, costituiscono un punto di riferimento sanitario per intere collettività.
L’approvazione del suddetto emendamento rappresenta anche un importante risultato per la Federazione che da tempo si è impegnata in tale ambito, a sostengo dei presidi rurali.

Per far fronte agli oneri derivanti dall’adeguamento delle soglie di fatturato, l’art. 18–bis dispone una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla L 307/2004 (Fondo per interventi strutturali di politica economica) e, conseguentemente, un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Si evidenziano, inoltre, le seguenti disposizioni di interesse.
 
Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter)
In caso di errata trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, non si applicano le sanzioni previste dal sistema “spesometro”, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.2.2018.

I contribuenti possono optare per l'invio dello spesometro semestrale 2018 limitando la trasmissione ai soli seguenti dati:
- numero partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o di quelli che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni;
- codice fiscale;
- data e numero fattura;
- base imponibile, aliquota applicata, totale imposta;
- tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura.

Per i contribuenti è inoltre riconosciuta la possibilità di trasmettere un documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute se di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente. I dati da trasmettere devono comprendere: la partita IVA del cedente o del prestatore per le fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per le fatture passive, la data e il numero, l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dallo spesometro fatture qualora emesse nei confronti dei consumatori finali.

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali (art. 5-quinquies)
La disposizione di cui all’art. 5-quinquies della legge in oggetto prevede la detraibilità, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, delle spese sostenute per l’acquisto degli alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 18)
Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della L 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è accantonata per l'anno 2017, la somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Tale somma è così ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.

Le strutture sopra elencate saranno individuate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in oggetto (quindi entro il 20 dicembre p.v.).

Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico (art. 18-quater)
Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza alle norme di buona fabbricazione, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (cfr circolare federale n. 9623 del 14.12.2015), può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
 
E’ inoltre previsto che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.
Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della L 38/2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del DL 23/1998, convertito, con modificazioni, dalla L 94/1998 (c.d. “Legge Di Bella”).
18 dicembre 2017
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