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Legge Bilancio. La nuova bozza. Per la sanità resterebbe in piedi solo il payback. Per le altre norme (ricercatori e Izf) attesi appositi emendamenti durante esame parlamentare
A pochi giorni dalla presentazione in Parlamento (attesa per giovedì) sembrano confermate le voci di un possibile stralcio dalla manovra delle norme riguardanti la cosiddetta “piramide della ricerca” e gli Izf. Ma i soldi per i nuovi contratti per i ricercatori dovrebbero comunque essere assicurati e il tutto dovrebbe essere ripresentato in Parlamento con appositi emendamenti del Governo o da esso caldeggiati. LA NUOVA BOZZA.
23 OTT - Mancano due o tre giorni alla presentazione in Parlamento della legge di stabilità approvata il 16 ottobre scorso dal Consiglio dei Ministri. E, come ogni anno, le bozze del testo si evolvono di ora in ora. L’ultima circolante, datata 21 ottobre, per quanto riguarda la sanità, (vedi allegato) “cancella” tutte le norme sanitarie che avevamo annunciato la scorsa settimana tranne quelle sul pay back farmaceutico.
 
Secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, però, lo stralcio, in particolare quello riguardante le norme sulla cosiddetta “piramide della ricerca” e gli Izf, non dovrebbe tradursi in un abbandono definitivo dell’idea da parte del Governo.
 
Sembrerebbe infatti che i nuovi contratti per i ricercatori e le nuove norme per gli zooprofilattici, con i relativi finanziamenti (questi ultimi potrebbero addirittura essere comunque compresi fin dall’inizio nelle tabelle allegate al testo che sarà presentato in Parlamento), dovrebbero essere trasferiti in appositi emendamenti del Governo, o comunque appoggiati dall’Esecutivo, in fase di discussione parlamentare.
 
Ecco quindi cosa resterebbe in piedi delle norme sanitarie secondo la nuova bozza della legge di Bilancio che abbiamo esaminato oggi:
Payback farmaceutico. La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.

Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
 
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro.  Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio.  In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro".
 
Contributo delle Regioni alla finanza pubblicaAlle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
 
In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
 
Irap CalabriaAlle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l’anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito Irap determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
La disposizione prevede l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, per l’anno 2017, a titolo di compensazione delle minori entrate per l’anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le disponibilità in conto residui 2016 di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nell’anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.
 
Anticipazioni di liquidità alla Regione SardegnaIl comma 1 prevede che per gli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato Regioni del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il comma 2 prevede che, al momento dell’erogazione dell’anticipazione, la Regione Sardegna provveda all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l’intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Il comma 3 sancisce le modalità di contabilizzazione dell’anticipazione.

Il comma 4 prevede, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Sardegna spazi finanziari nell’importo di 150 milioni annui. La regione certifica l’avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione dei predetti investimenti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

Il comma 6 sancisce le condizioni per l’accesso all’anticipazione, ovvero la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 7 prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
23 ottobre 2017
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