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Vaccinazioni in farmacia? Cosa dice la giurisprudenza sui nuovi servizi in farmacia
In una recente decisione del Consiglio di Stato appare palese “l’apertura”, verso nuovi orizzonti per l’attività e per le possibilità di servizi erogabili in farmacia che, sempre nell’ottica di garantire la collettività e con la massima attenzione nel non travalicare i limiti stabiliti dalla normativa sanitaria, le farmacie potranno “sfruttare” per la crescita del sistema farmaceutico. La sentenza
13 LUG - In un momento in cui sono ancora aperte “le schermaglie politiche” (al momento deve ancora essere approvato in aula il Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 c.d. “Decreto Vaccini”) sulla possibilità da parte dei medici di somministrare i vaccini in farmacia appare interessante segnalare una recente sentenza del massimo consesso di Giustizia Amministrativa.
 
Il 7 luglio 2017, infatti, è stata pubblicata la sentenza n. 3357/2017, III sez., Consiglio di Stato con la quale  l’Autorità Giudicante, in occasione dell’impugnativa da parte di una farmacia, partecipante ad un bando per l’assegnazione della gestione di una farmacia comunale, che lamentava l’illegittimità del provvedimento di assegnazione del Comune interessato, il quale aveva positivamente valutato il “progetto” presentato da altro concorrente (poi risultato vincitore del bando) che prevedeva la possibilità di effettuare visite mediche in farmacia a scopo preventivo e quindi nell’interesse della collettività.
 
Il ricorrente, lamentava nello specifico:
“l’illegittimità del disciplinare di gara relativamente alla inclusione tra gli elementi di valutazione delle offerte tecniche, prevista all’art. 11.3. della organizzazione di giornate di prevenzione mediante visite mediche, per la dedotta violazione dell’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, dell’art. 15 del r.d. n. 1706 del 1938, dell’art. 1 del d. lgs. n. 153 del 2009 e dell’art. 14 del codice deontologico del farmacista, evincendosi da dette disposizioni il divieto di esercizio dell’attività medica in farmacia”, nonché “l’illegittimità, per vizio derivato, dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione della concessione, nella parte in cui sono stati assegnati 2,40 punti ai controinteressati per avere previsto, nella loro offerta, l’effettuazione di visite mediche in farmacia da parte di un dermatologo e di un odontoiatra”.
 
Già il primo giudice, disattendo la censura adottata aveva ritenuto che:“non si tratterebbe di iniziative proibite in assoluto, ma di iniziative possibili a patto che si adottino corrette modalità, a riprova, per comune esperienza, che tali azioni di prevenzione vengono effettuate regolarmente nelle farmacie, senza problematiche di sorta, essendo del tutto logico ritenere che l’attività di prevenzione verrà organizzata in modo tale da rispettare anche sotto questo profilo le disposizioni vigenti in materia”.
 
In sede d’appello, il Consiglio di Stato, ha ribadito che:“L’interpretazione dell’art. 102 del r.d. n. 1265 del 1934, propugnata dall’appellante principale, nella sua assolutezza non è condivisibile e contrasta con il dato normativo e, in particolare, con la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 153 del 2009 che, in attuazione dell’art. 11 del d. lgs. n 69 del 2009, espressamente consente, tra i nuovi servizi, «la erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano».
 
L’evoluzione della normativa in materia mostra dunque che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l’esercizio di altre professioni o arti sanitarie (su cui v., comunque, Cons. St., sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6409) non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell’ambito di apposti programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, però, sia quella appunto di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l’anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale.
 
Non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie – collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale – perseguite dall’art. 11, comma 1, lett. b) e lett. c), del d. lgs. n. 69 del 2009, né la disposizione del disciplinare, relativamente alla previsione di giornate di prevenzione attraverso mediche, né a maggior ragione la prevista organizzazione, da parte degli odierni appellati, di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell’ambito della prevenzione di cui si è detto.
 
Si tratta di due figure, peraltro, del tutto estranee all’organizzazione e alla gestione della farmacia, che solo ed esclusivamente nell’ambito e per le finalità di tali giornate di prevenzione effettuerebbero visite a pagamento, senza che i farmacisti partecipino in alcun modo agli utili che i due professionisti ne ricaverebbero.
 
E del resto, si deve qui osservare, la farmacia comunale, oggetto della procedura, è allo stato ancora fisicamente inesistente, quanto ad ubicazione, locali, concreta suddivisione di essi, e l’effettuazione di visite mediche nell’ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente non solo alle previsioni del disciplinare, ma anche della normativa in materia e quindi, se del caso, dello stesso art. 45 del r.d. n. 1706 del 1938, sopra ricordato, il quale prevede che gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l’ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse”.
 
Ebbene, dalla lettura della decisione del Consiglio di Stato appare palese “l’apertura”, verso nuovi orizzonti per l’attività e per le possibilità di servizi erogabili in farmacia che, sempre nell’ottica di garantire la collettività e con la massima attenzione nel non travalicare i limiti stabiliti dalla normativa sanitaria, le farmacie potranno “sfruttare” per la crescita del sistema farmaceutico.
 
Avv. Paolo Leopardi
13 luglio 2017
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