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Ddl concorrenza: riprende l’esame in Aula al Senato. Testo base quello modificato dalla Commissione Industria. Tutte le principali novità sanitarie per farmacie e professioni
L'Aula di Palazzo Madama ha avviato la discussione della proposta di legge (ddl n. 2085, già approvato dalla Camera), nel testo proposto dalla Commissione Industria, tuttavia il seguito dell'esame è stato già rinviato ad altra seduta. Gli argomenti che riguardano la sanità vanno dalle assicurazioni per responsabilità civile professionale alla professione odontoitarica, dalla gestione delle farmacie ai foglietti illustrativi dei medicinali. I TESTI A FRONTE.
20 APR - Dopo un lungo periodo di attesa (il testo degli articoli è stato presentato il 5 agosto 2016 e l’annuncio è stato dato nella seduta pomeridiana n. 676 del 13 settembre 2016), riprende al Senato il dibattito sulla “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
L'Aula di Palazzo Madama ha avviato - con le relazioni dei senatori Luigi Marino (Ap) e Salvatore Tomaselli (Pd) - la discussione della proposta di legge (ddl n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati), nel testo proposto dalla Commissione Industria, tuttavia il seguito dell'esame è stato già rinviato ad altra seduta.
 
L'esame del provvedimento entrerà quindi nel vivo nelle prossime settimane e sembra tramontata l'ipotesi di introdurre modifiche sostanziali al testo uscito dalla Commissione Industria e appare probabile la richiesta di fiducia da parte del Governo.
Si allontanano quindi le speranze di emendamenti anche di maggioranza e relatori, tra cui per la sanità, ad esempio, la proposta per le farmacie di ridurre dal 20 al 15% il tetto regionale sulle catene di negozi.
 
Ecco alcune novità che riguardano la sanità.
Tra gli argomenti di interesse sanitario del provvedimento è previsto all’articolo 13 sulle assicurazioni per quanto riguarda la responsabilità civile derivante da attività professionale, che nelle condizioni generali delle polizze sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura. La Commissione Industria in sede referente ha esteso la previsione alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.
 
Sulle professioni regolamentate è previsto in tema di compenso per le prestazioni professionali, che alcune informazioni siano rese dai professionisti in forma scritta (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale e il comma 3, inserito durante l'esame in sede referente, obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza.
Un articolo affronta l’esercizio dell'attività odontoiatrica. Inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato riguarda la disciplina dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società. 
 
Si introducono la condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche dove sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto all’albo (questa condizione non si applica se il direttore sanitario dell'intera struttura è iscritto all'albo degli odontoiatri).
 
E’ previsto poi che il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici possa svolgere questa funzione solo in una struttura e un decreto del ministro della salute, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà le modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti introdotti dalla norma.
Il capitolo più vasto e dibattuto è sicuramente quello delle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 58).
 
Si modificano la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società per i profili: delle tipologie delle società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per le titolarità di farmacie da parte della società; della comunicazione dello statuto societario e delle variazioni del medesimo e dell'identità dei soci ad alcuni soggetti pubblici.
Poi, si introduce la possibilità di trasferimento territoriale della farmacia in alcuni comuni della stessa regione, subordinata a specifiche procedure e condizioni, tra cui il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum.
 
Si stabiliscono nuove regole di fornitura dei farmaci ospedalieri e si modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla loro gestione associata.
La possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata è estesa alle società di capitali - mentre la disciplina attuale fa riferimento solo alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata (oltre che alle persone fisiche). Le società devono comunque avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie.
 
Altra novità prevede la soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
 
E’ poi consentito che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche a un farmacista che non sia socio, ma il titolare della direzione deve essere iscritto all'albo e aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale.
 
Ancora, si sopprime la norma che impone la sostituzione temporanea nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista, consentendo la sostituzione temporanea con qualsiasi altro farmacista, che abbia i requisiti. E si sopprime per le società l'attuale limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, e la condizione che siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale.
 
Sempre in materia di limiti, il comma 2 - inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato – vieta il controllo, diretto o indiretto, da parte di uno stesso soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. Il comma 3 - anch'esso inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato - prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
 
Modificata la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che l'obbligo riguarda anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).
 
Il comma 5 consente per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro.
 
Per l'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
Viene, inoltre, fatta salva la procedura concorsuale straordinaria prevista dalla legge 27/2012.
Dalla possibilità di trasferimento sono escluse le farmacie rurali sussidiate.
 
Il comma 6 - inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato - riguarda le modalità di fornitura dei medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero (o anche, in alcuni casi, nelle strutture di ricovero a carattere privato) (cosiddetti farmaci di fascia H). Attualmente la norma richiede la fornitura diretta da parte dei produttori e dei grossisti, in favore delle strutture autorizzate a impiegarli o degli enti da cui dipendono. Con la nuova norma la fornitura potrà avvenire anche tramite le farmacie (fermi restando i limiti di destinazione e di utilizzo del farmaco).
 
Il comma 7 - sempre inserito in sede referente dalla 10a Commissione del Senato - modifica la disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche e sulla gestione associata. Ora è previsto che gli interessati possano concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti, e che la titolarità della farmacia eventualmente assegnata loro sia condizionata al mantenimento della gestione associata, da parte dei vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni, fatte salve la premorienza o la sopravvenuta incapacità. Con la nuova norma si riduce questo termine a tre anni e si specifica che decorre dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia.
 
Modifiche in vista anche per il foglietto illustrativo dei farmaci.
Sempre la 10a Commissione del Senato ha previsto regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo.
 
Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Infine, tra le novità, quelle che riguardano orari e turni delle farmacie convenzionate. Potranno essere aperti anche oltre gli orari e i turni stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e - come aggiunto da un emendamento approvato in sede referente dalla 10a Commissione del Senato - all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
20 aprile 2017
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