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Concorso straordinario farmacie. De Filippo: “Possibile richiesta di parere all’Avvocatura Generale dello Stato su punteggio farmacie rurali”. Graduatorie a rischio?
Il caso è stato sollevato da un'interrogazione di Nicola Bianchi (M5S) relativa ai chiarimenti chiesti dalla Regione Sardegna sulla questione dei limiti massimi da attribuire all'attività professionale nel caso di farmacisti rurali. Per il Governo la questione è "potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria".
16 SET - Il travagliato iter del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rischia un nuovo stop? A fare chiarezza sulla vicenda è stato chiamato mercoledì scorso il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, rispondendo in commissione Affari Sociali ad un'interrogazione di Nicola Bianchi (M5S) sul 'caso' Sardegna.
 
Il 'caso' Sardegna. Com’è noto, è in corso di svolgimento presso tutte le regioni d'Italia, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, prevista dalla legge n. 27/2012. Ad oggi solo tre Regioni non hanno pubblicato la graduatoria (dato consultabile sul sito del Ministero della salute). La regione Sardegna, tra queste, ha formulato un'apposita richiesta Ministero della Salute per chiedere chiarimenti in merito all'applicabilità al concorso in questione del principio statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/2015, concernente altra procedura concorsuale. 
 
La richiamata sentenza aveva dichiarato l'illegittimità della clausola di un bando di concorso svoltosi nella regione Sardegna, precedente e diverso da quello in questione, che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ("Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50").
 
"Tutti i bandi regionali relativi al concorso straordinario in corso fissano il limite del punteggio massimo complessivo da attribuirsi all'attività professionale a 35 punti - ha spiegato De Filippo -. Detto limite rappresenta il punteggio massimo per l'attività professionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, ove si legge che «Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale» e all'articolo 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio di ministri dove è specificato che 'Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno'".
 
La piattaforma informatica, utilizzata per "rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure - ha sottolineato dal sottosegretario - essendo stata implementata sulla base di quanto statuito dai bandi regionali (tutti uguali), non consente l'inserimento di un valore superiore rispetto al punteggio massimo di 35 punti per l'attività professionale".
 
Quali ripercussioni a livello nazionale? Su questa complessa problematica richiamata dalla Sardegna, ma come evidenziato dallo stesso De Filippo "potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria", il Ministero della salute sta svolgendo i necessari approfondimenti, anche valutando l'opportunità di porre specifica richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di verificare se il principio statuito dal Consiglio di Stato con riferimento ad un concorso ordinario trovi necessariamente applicazione anche al concorso straordinario, tenuto conto che quest'ultimo è stato previsto da una legge speciale il cui spirito, come spiegato da De Filippo, "è quello di favorire l'accesso ai giovani farmacisti; finalità, questa, che sarebbe decisamente disattesa, qualora si attribuisse all'attività professionale già svolta un peso sproporzionato rispetto agli altri punteggi".
 
Nicola Bianchi (M5S), replicando, si è dichiarato insoddisfatto della risposta che si limita ad illustrare la situazione esistente senza fornire possibili soluzioni per consentire il legittimo diritto dei giovani farmacisti ad avviare un'attività imprenditoriale con conseguenti benefici per la popolazione sia in termini di maggiore efficienza del servizio che per la possibile riduzione dei costi. Ricorda infatti, a titolo esemplificativo, che in Sardegna in molti comuni vi è un monopolio di fatto nel settore delle farmacie con conseguenze sul livello dei prezzi. In conclusione, rilevando che la risposta appare smentire notizie diffuse dagli organi di informazione circa la possibile apertura di 90 nuove farmacie in Sardegna, auspica una rapida soluzione della problematica oggetto dell'interrogazione.
 
Giovanni Rodriquez
16 settembre 2016
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