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Fecondazione eterologa. Il parere del Tavolo tecnico ministeriale. "Tutelare dati identificativi donatori"
Il documento, elaborato da società scientifiche e dall’Associazione dei centri di procreazione assistita Cecos, sottolinea che "è necessaria la tutela assoluta e inviolabile dei cosiddetti dati identificativi dei donatori". E suggerisce "l'apertura di uno specifico capitolo di spesa per la realizzazione di bio-banche pubbliche". IL DOCUMENTO
28 LUG - Dieci indicazioni in materia di fecondazione eterologa in cui si sottolinea che “è necessaria la tutela assoluta e inviolabile dei cosiddetti dati identificativi dei donatori, con unica possibile eccezione in caso di gravissime e straordinarie esigenze sanitarie dove sarà possibile conoscere l'identità genetica/biologica del donatore, e sempre e comunque con esclusione dell'identità biografica, su documentata richiesta decisa da apposita commissione medica”. Il documento è stato elaborato dal Tavolo tecnico convocato dal Ministero della Salute con la partecipazione di numerose società scientifiche e dell’Associazione dei centri di procreazione assistita Cecos.

Il testo indica che “Il limite al numero di nati per ciascun donatore/donatrice deve basarsi su considerazioni epidemiologiche, che, già effettuate in altri paesi, limitano a circa 25 le nascite per una comunità di circa un milione di abitanti (nascite in un numero di famiglie non superiore a 10, consentendo la possibilità di un ulteriore concepimento dallo stesso donatore/donatrice per la stessa coppia ricevente) mantenendo, in tal modo, inalterato, il rischio di incontro involontario tra consanguinei”. Suggerita anche "l'immediata disponibilità di norme e l'apertura di uno specifico capitolo di spesa per la realizzazione di bio-banche pubbliche all'interno di strutture del Ssn". 

Viene inoltre ribadito che un’adeguata registrazione “dei dati anamnestici familiari del donatore consentirà di evitare, attraverso l’incrocio dei dati, con quelli dei potenziali riceventi, il rischio di utilizzare, per la donazione, gameti di un consanguineo del ricevente”. Occorre anche prevedere “per le donazioni una forma di rimborso che dovrà essere rigidamente regolamentata, analogamente alle donazioni di sangue e midollo, per non vanificare, la possibilità di disporre di gameti e ribadire il valore solidaristico dell’atto oblativo del dono”. 
28 luglio 2014
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