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Interrogazioni/2. Costa su medici d’emergenza: “Il numero è rimasto stabile negli ultimi 3 anni ma è variabile la loro distribuzione”
Si è passati da 2.962 unità del 2019 a 2.952 unità del 2021. Al contempo, la distribuzione di tali professionisti sul territorio nazionale "mette in luce una grande variabilità tra le diverse realtà regionali. Infatti, in alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si registra un significativo incremento, mentre nelle regioni Piemonte, Puglia e Molise i dati mostrano un trend in diminuzione". Così il sottosegretario alla Salute rispondendo all'interrogazione di Novelli (FI).
23 GIU -

"Il numero complessivo di medici d'emergenza sanitaria territoriale è rimasto pressoché stabile negli ultimi tre anni, essendo passato da complessive 2.962 unità del 2019 a 2.952 unità del 2021. Al contempo, la distribuzione di tali professionisti sul territorio nazionale mette in luce una grande variabilità tra le diverse realtà regionali. Infatti, in alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si registra un significativo incremento di tali professionisti nel periodo 2019-2021 (rispettivamente +27 per cento, +16 per cento, +8 per cento, +44 per cento), mentre nelle regioni Piemonte, Puglia e Molise i dati mostrano un trend in diminuzione nel medesimo periodo (rispettivamente -16 per cento, -12 per cento, -17 per cento dal 2019 al 2021)".

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rispondendo in Commissione Affari Sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Roberto Novelli (FI)

Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Costa.

"Come noto, nell'attuale ordinamento i medici dell'emergenza territoriale (118) sono medici convenzionati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, il cui rapporto giuridico, è disciplinato dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) di settore nonché dai relativi Accordi integrativi regionali.

Alla convenzione si accede con l'attestato di formazione specifica in medicina generale, unitamente all'apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sanitarie. In particolare l'articolo 66 del vigente ACN 28 aprile 2022 (che ripropone integralmente quanto già previsto dall'articolo 96 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.) nel disciplinare l'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza territoriale prevede che i medici «1 (....) devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi. Le linee guida per i corsi sono riportate nell'allegato 10. 2. Le Regioni formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti».
Lo stesso ACN stabilisce inoltre che l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale venga realizzata in osservanza della programmazione regionale, in coerenza con le norme vigenti, con gli atti d'intesa tra Stato e regioni, nonché con gli accordi regionali che ne definiscono le modalità organizzative (Articolo 62).

Ciò posto la programmazione e la gestione dei corsi di formazione per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, nonché la gestione degli incarichi stessi, nell'attuale ordinamento è demandata esclusivamente alla programmazione regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo nazionale di settore.
Sulla base delle argomentazioni sopra rese, allo stato non sono disponibili i dati per singola regione, riferiti ai corsi per i medici di emergenza territoriale svolti nell'ultimo triennio e quanti ne sono previsti nel 2022. Tuttavia, al fine di corrispondere a quanto richiesto, si è provveduto tempestivamente a richiedere al Coordinamento tecnico della Commissione salute di fornire i menzionati dati, che appena acquisiti potranno essere forniti agli Onorevoli interroganti.

Si osserva, comunque, che dai dati forniti annualmente dalla SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) alla competente Direzione Generale di questo Ministero, basati sulla rilevazione delle deleghe sindacali al 1° gennaio di ogni anno, risulta quanto segue: il numero complessivo di medici d'emergenza sanitaria territoriale è rimasto pressoché stabile negli ultimi tre anni, essendo passato da complessive 2.962 unità del 2019 a 2.952 unità del 2021. Al contempo, la distribuzione di tali professionisti sul territorio nazionale mette in luce una grande variabilità tra le diverse realtà regionali.

Infatti, in alcune regioni come Campania, Emilia-Romagna, Sicilia ed Umbria, si registra un significativo incremento di tali professionisti nel periodo 2019-2021 (rispettivamente +27 per cento, +16 per cento, +8 per cento, +44 per cento), mentre nelle regioni Piemonte, Puglia e Molise i dati mostrano un trend in diminuzione nel medesimo periodo (rispettivamente -16 per cento, -12 per cento, -17 per cento dal 2019 al 2021).
Da ultimo, si ricorda che l'articolo 1, comma 272, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) con l'obiettivo di potenziare i servizi di emergenza territoriale ha stabilito che: «Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato»."

Roberto Novelli (FI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, che ringrazia, pur evidenziando come il quadro rappresentato lascia talune questioni inevase. "Se l'indirizzo generale che emerge dalle linee di sviluppo tracciate, per il comparto salute, dal PNRR, è quello di un significativo potenziamento del sistema territoriale di assistenza, questo non elimina certamente la pressante esigenza di non trascurare il versante dell'emergenza sanitaria. Certamente la programmazione in materia spetta alle regioni, ma è inevitabile approcciarsi alla tematica del personale dell'emergenza sanitaria con un'ottica più complessiva, di livello nazionale, che tenga presente il ruolo che tale personale ha svolto, negli ultimi anni, e svolge quotidianamente, un ruolo essenzialmente di supplenza nei confronti delle carenze ormai strutturali della rete della medicina di base. In un contesto di arretramento di quest'ultima, è inevitabile che i cittadini finiscano con il rivolgersi al pronto soccorso più vicino.
Di fronte ad una domanda in aumento di questi servizi, è necessario che siano riviste al rialzo le stime sul fabbisogno di risorse umane da impegnarvi".

23 giugno 2022
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