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Spending review. Ecco il nuovo emendamento dei relatori su sconti farmacie e ospedali  
 
Resta l'aumento degli sconti ma più contenuto: farmacie al 2,25% e aziende al 4,1%. Scende all'11,35% tetto farmaceutica territoriale e sale al 3,5% quello dell'ospedaliera. Per il Patto per la Salute ci sarà tempo fino al 15 novembre. Tagli ai posti letto: 50% nel pubblico. Il testo del nuovo emendamento.
 
27 LUG - Arriva ancora una volta nella notte l’accordo tra i relatori in Commissione Bilancio per le modifiche all’art.15 della spending review. Questa volta i due lavorano su più fronti e non solo su farmacie e aziende farmaceutiche.

Al contrario del testo presentato ieri gli aumenti degli sconti a favore del Ssn restano, ma in misura minore rispetto al decreto legge.
Per le farmacie anziché schizzare al 3,65% si fermerebbero al 2,25% e per le aziende anziché al 6,5% al 4,1%.

A fronte di questa decisione i due relatori hanno però proposto un ulteriore abbassamento del tetto per la farmaceutica territoriale che scenderebbe fino all’11,35% a partire dal 2013. E cambierebbe anche il tetto dell’ospedaliera, per il quale viene proposto un limite del 3,5%, contro il 3,2 previsto dal decreto.

Ma, come abbiamo detto, le novità non si limitano a questi due aspetti. Paolo Giaretta (Pd) e Gilberto Pichetto Fratin (Pdl) hanno infatti proposto una dilazione dei tempi entro il quale firmare il Patto per la Salute così da consentire alle Regioni di mettere bocca sulle modalità dei risparmi sui beni e servizi: il limite di tempo per la firma slitta al 15 novembre (il decreto prevede il 31 luglio).

Novità anche per gli ospedali, prevedendo che il taglio dei posti letto sia ripartito alla pari tra pubblico e privato (50% ciascuno), mentre oggi al primo tocca “solo” il 40% dei tagli.

L'esame del testo della spending review proseguirà oggi in Commissione Bilancio e in Aula a partire da lunedì 30.

Ecco il testo completo dell’emendamento all'art.15. 

15.1000 (testo 2)
I RELATORI
 
All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2 al primo periodo le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."
 
b) al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"
Conseguentemente,
-  al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"
- all'articolo 1, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, introdurre il seguente comma:
"Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. "
 
c) al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012";
 
d) al comma 13,
- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"
- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto  degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012,", al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento" e sopprimere l'ultimo periodo;
 
e) al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014 ";
 
f) al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore." sono aggiunte le seguenti: "La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni."
 
27 luglio 2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA
 
approfondimenti
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allegati*
:: Il testo del nuovo emendamento all'art.15
*avvertenza; se il browser non consente il download immediato del documento: posizionare il cursore sul collegamento, quindi 'tasto destro' > 'salva oggetto con nome' (Explorer) oppure 'salva destinazione con nome' (Firefox)
 
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