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Covid. Dal Ministero le indicazioni per lo spostamento dei positivi e dei contatti stretti da una sede di isolamento/quarantena ad un'altra
Nuova circolare del Ministero della Salute che spiega quando e come è possibile per i soggetti in isolamento o in quarantena spostarsi per in un’altra sede dove proseguire il periodo di isolamento. LA CIRCOLARE
14 GEN - Le persone sottoposte alla misura di isolamento e quarantena in quanto casi e contatti di caso COVID-19 hanno, da Decreto Legislativo n. 33 del 16/05/2020, successivamente convertito in Legge n. 74 del 14/07/2020, il divieto di mobilità dalla propria abitazione, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
 
Nel corso dell’attuale pandemia, si sono più volte resi necessari trasferimenti di casi e contatti di caso COVID-19 tra due distinte sedi di isolamento o quarantena, sia all’interno del territorio italiano sia da e verso Paesi esteri. È questa la ragione per cui il Ministero della Salute ha deciso di fornire indicazioni precise.
 
“Il movimento – si legge nella premessa di una circolare - in altro luogo di casi confermati COVID-19 o contatti stretti di caso confermato COVID19 deve avvenire sempre con modalità atte a ridurre al minimo i rischi per quanti, a vario titolo, entrino in contatto con loro. La decisione di autorizzare il trasferimento verso altra sede di una persona con COVID-19 o con esposizione nota deve essere attentamente considerata e accuratamente pianificata con il coinvolgimento di tutte le Autorità sanitarie interessate, dalla sede di partenza a quella di destinazione, fino agli Organi Centrali, in modo da evitare l'esposizione di altri individui durante le diverse fasi del viaggio”.
 
Le Asl territorialmente competenti e le UT-USMAF (in caso di riscontro di positività in viaggiatori al momento dello sbarco da aerei o navi o altri natanti), “dovrebbero valutare caso per caso – spiega il Ministero - , le richieste di trasferimento di casi o contatti di caso Covid-19, verificando la necessità e la fattibilità di spostamento, disincentivando gli spostamenti evitabili, specie su grandi distanze, e proponendo prioritariamente le soluzioni alternative disponibili nel territorio di diagnosi (COVID HOTEL)”.
 
Nel documento per contatti di caso confermato si considerano esclusivamente i contatti di caso confermato per i quali sia stata indicata la misura della quarantena ovvero contatti stretti asintomatici di casi COVID 19 che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o da meno di 14 giorni, o che risultino non vaccinati o con ciclo vaccinale primario.
 
I contatti stretti di caso confermato che abbiano completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno; o che siano guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno o che abbiano ricevuto la dose di richiamo del vaccino (la cosiddetta “terza dose” o “booster”), non essendo sottoposti a quarantena sono liberi di muoversi sul territorio italiano, sempre rispettando l’autosorveglianza e indossando i dispositivi previsti dalla circolare del Ministero della Salute 30/12/2021.
 
I contatti di caso sottoposti alla sola misura di autosorveglianza non possono viaggiare insieme ai casi confermati, né con gli altri contatti di caso sottoposti al regime di quarantena, nemmeno se appartenenti al medesimo cluster.
 
Non è consentito, salvo specifiche eccezioni di seguito riportate, lo spostamento a mezzo pubblico (volo di linea, taxi, bus, treno, metropolitana, mezzo in public sharing, navi o traghetti per trasporto pubblico urbano e per le isole maggiori) di casi COVID-19 sottoposti a misura di isolamento
14 gennaio 2022
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