Agid conferma non obbligatorietà dell’uso dello Spid da parte di pubbliche amministrazioni
Al momento, “l’accesso a servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio di attività professionale, quale dipendente di altra amministrazione o impresa privata, professionista o imprenditore, può continuare ad avvenire con l’utilizzo delle credenziali già fornite dall’amministrazione”.
11 OTT - Si fa seguito e riferimento alla
circolare federale 13230 del 1 ottobre 2021, per fornire i seguenti aggiornamenti sul quesito posto dalla Federazione all’Agenzia per l’Italia Digitale-AgID, inerente all’applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni della normativa in materia di SPID.
L’AgID, con
nota del 5 ottobre u.s., ha riscontrato il suddetto quesito, confermando l’interpretazione della Federazione sul combinato disposto del comma 3- bis dell’articolo 64 del D.Lgs. 82/2005, come recentemente modificato dal comma 7 dell’articolo 10 del D.L. 121/2021, e del comma 4 dell’articolo 24 del D.L. 76/2020, con conseguente non applicabilità, al momento, dell’obbligo dell’uso dello SPID da parte delle PP.AA. nell’accesso ai servizi digitali resi da altre Amministrazioni Pubbliche.
In tal senso, si rammenta infatti che la citata novella normativa ha previsto un regime diverso per l’accesso di imprese e professionisti ai servizi informatici pubblici la cui entrata in vigore è differita alla data fissata in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
In particolare, l’Agenzia (pur specificando come, in linea generale, l’ordinamento stabilisca che a ciascuno debba essere data la possibilità di accedere tramite la propria identità digitale ai servizi on-line offerti da enti pubblici, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico) ha evidenziato che i dipendenti pubblici e privati, che accedono ai servizi di altra pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività lavorativa e nell’interesse/per conto del datore di lavoro, sono assimilabili a professionisti e imprenditori, anche alla luce di alcune peculiarità e correlate criticità che necessitano di una disciplina speciale.
Pertanto, si ribadisce che, al momento, “l’accesso a servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio di attività professionale, quale dipendente di altra amministrazione o impresa privata, professionista o imprenditore, può continuare ad avvenire con l’utilizzo delle credenziali già fornite dall’amministrazione.”.