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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per Governance Pnrr
Il decreto ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
25 GIU - È in vigore dallo scorso 10 giugno il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Tra gli interventi previsti si segnalano i seguenti di interesse.

Art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) L’articolo 1 disciplina modalità speciali per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i suddetti progetti e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste nel Piano medesimo.
 
Art. 2 (Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella p.a.)
L’articolo 2 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari.

Art. 3 (Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)
La norma prevede che il personale della PA sia inquadrato in almeno tre distinte aree funzionali e rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione di un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Si stabiliscono, inoltre, le modalità per le progressioni all’interno della stessa area e fra le aree.

In particolare, si introduce il principio in base al quale, per una quota non superiore al cinquanta per cento delle posizioni disponibili si svolgono progressioni tra aree, mediante procedura comparativa. Tale procedura comparativa si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. La disposizione mira a valorizzare la valutazione delle capacità e delle attitudini dei candidati attraverso due interventi: da un lato, si prescrive che i bandi individuino «aree di competenza»; dall’altro lato, si abilitano le amministrazioni a svolgere l’esame prevedendo anche prove finalizzate alla osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

Il comma 7 mira a facilitare la mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, rimuovendo gli ostacoli al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Per questo motivo, la norma interviene sull’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la lettera a), limitando i casi in cui la mobilità volontaria sia subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza. L’assenso dell’amministrazione di appartenenza deve essere prestato nei seguenti casi: si tratti di posizioni motivatamente infungibili; il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni o qualora l’amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
È confermata la condizione dell’assenso per i dipendenti di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. Per il personale della scuola continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia.

La norma fa salva la possibilità, per l’amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto. L’articolo 3, commi da 8 a 10, interviene su alcuni aspetti della disciplina riguardante il dottorato di ricerca. In particolare: amplia le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, all’evidente scopo di una maggiore spendibilità del titolo; modifica la platea dei soggetti che possono attivare corsi di dottorato di ricerca; circoscrive la possibilità di richiedere tra i requisiti per l’accesso alla pubblica amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione e individua il parametro per la valutazione della pertinenza; elimina la previsione che stabiliva che lo stesso titolo, ove pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.
 
25 giugno 2021
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