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Legge di delegazione europea. Principi e criteri per adeguamento disposizioni nazionali a normativa europea sulla sanità animale
Con la normativa in fase di predisposizione l’utilizzo della REV sarà presumibilmente esteso ai medicinali veterinari stupefacenti ad esclusione di quelli di cui alla sezione A che resteranno soggetti alla ricetta a ricalco. Il Governo dovrà poi adottare uno o più Dlgs per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i dispositivi medici e al regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
05 MAG - Dal prossimo 8 maggio sarà in vigore la Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) con le disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta all'attuazione della normativa comunitaria.

All’articolo 14, la legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.
 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 14 della legge in esame, nella predisposizione dei suddetti decreti legislativi il Governo dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea), anche una serie di specifici princìpi e criteri direttivi individuati dal medesimo art. 14.

Tra questi, in particolare, il principio enunciato alla lettera l) dell’articolo 14 prevede l’individuazione, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell’applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) dello strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E.
 
Ad oggi, la ricetta veterinaria elettronica non si applica ai medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. Per quanto riguarda tali medicinali, infatti, il decreto 8 febbraio 2019, recante modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, si applica limitatamente alla fase distributiva, con la conseguenza che, come chiarito anche dal Ministero, la prescrizione dei medicinali veterinari stupefacenti resta cartacea conformemente alle sezioni della Tabella dei Medicinali del DPR 309/1990.

Con la normativa in fase di predisposizione, pertanto, l’utilizzo della REV sarà presumibilmente esteso ai medicinali veterinari stupefacenti ad esclusione di quelli di cui alla sezione A che resteranno soggetti alla ricetta a ricalco. Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento in merito.
 
L’articolo 15 della Legge in esame delega, invece, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante i dispositivi medici e al regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
05 maggio 2021
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