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Agenzia delle Dogane. Nuove norme su commercializzazione delle e-cigarettes
Con il provvedimento che ha decorrenza dall’1° aprile 2021, vengono stabiliti modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina (c.d. p.l.i.) ovvero le sigarette elettroniche. Tale Determinazione è stata adottata in seguito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
09 APR - L'Agenzia delle Dogane ha emanato la Determinazione Direttoriale prot. 92923/RU del 29 Marzo 2021, recante: “Nuove disposizioni disciplinanti le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie.
 
In particolare, con tale provvedimento che ha decorrenza dall’1° aprile 2021, vengono stabiliti modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina (c.d. p.l.i.) ovvero le sigarette elettroniche. Tale Determinazione è stata adottata in seguito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1124, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Nel documento in esame vengono disciplinati, anche alla luce delle criticità riscontrate in sede di attuazione del precedente decreto direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018, i seguenti aspetti:
a) Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e determinazione del contenuto dell’istanza di autorizzazione alla vendita dei p.l.i.;
b) Modalità di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio territorialmente competente;
c) Nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza;
d) Introduzione dell’obbligo di esposizione di apposita insegna, allo scopo anche di consentire all’utenza una più agevole individuazione degli esercizi autorizzati dall’Agenzia all’effettuazione dell’attività di vendita al pubblico dei p.l.i.;
e) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi;
f) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati con indicazione, nelle ipotesi di accertate violazioni, delle relative sanzioni;
g) Disciplina delle modifiche soggettive, con distinzione tra ipotesi che determinano una mera annotazione sui registri nonché di quelle che comportano la necessaria presentazione di una nuova istanza;
h) Disciplina dei rinnovi dell’autorizzazione;
i) Previsione della sospensione cautelare, coerentemente a quanto previsto
nell’ambito della disciplina del rapporto concessorio delle rivendite di generi di monopolio.
 
Infine, si informa che l’Agenzia delle Dogane ha emanato, sempre in data 29 marzo 2021, la Determinazione direttoriale prot. n. 93445/RU recante: “Avvertenze e contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Novità introdotte dalla legge 30/12/2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio 2021)”.

Con il suddetto provvedimento, l’Agenzia ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di gestione delle rimanenze dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, non muniti di contrassegno di legittimazione e di avvertenze.

In particolare, i p.l.i. ordinati in data anteriore all’1° aprile 2021 – e, quindi, sprovvisti del contrassegno di legittimazione – possono essere immessi in consumo entro e non oltre il 31 agosto 2021. I medesimi prodotti possono essere venduti al consumatore finale entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
09 aprile 2021
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